Cassazione Penale, Sentenza n. 10970/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per tentativo di rapina aggravata. Deduce due motivi principali: 1) errore di qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto, sostenendo che dalle deposizioni (della persona offesa Parlanti Claudio e del carabiniere Pinotti) emerga l'assenza di violenza o minaccia, e anzi che la vittima avesse aggredito l'imputato; 2) infondatezza dell'aggravante della "minorata difesa", perché la sola commissione del fatto in ora notturna (alle 5:00) non sarebbe sufficiente a integrare l'aggravante in mancanza di ulteriori elementi che dimostrino una maggiore vulnerabilità della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la ricostruzione della vittima, ritenuta credibile, dimostri la presenza sia della violenza (l'imputato ha sferrato un pugno, pur mancato) sia della minaccia (la frase "tanto lo so dove stai di casa"), elementi sufficienti per la rapina impropria. Ha precisato che la violenza si identifica in qualsiasi impiego di energia che si risolva in un costringimento fisico e che la minaccia non necessita di aver effettivamente intimorito la vittima, essendo sufficiente l'atteggiamento intimidatorio finalizzato a garantire l'impunità. Sul secondo motivo ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cardellini) secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea, di per sé, a integrare l'aggravante della minorata difesa, salvo che non emergano circostanze che neutralizzino tale effetto; nel caso concreto non sono state indicate circostanze neutralizzanti. Ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e seguenti
art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e seguenti
disciplinano la richiesta e il mancato esercizio della trattazione orale: la causa è stata decisa in camera di consiglio per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini
Codice di procedura penale, art. 616
norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
richiamato in relazione al luogo di commissione del delitto (circostanza menzionata nel capo di imputazione)
Sez. U. Corte di Cassazione, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini, Rv. 282095-01)
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01
principio richiamato secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea, anche in assenza di ulteriori circostanze, a integrare l'aggravante della minorata difesa, salvo che non emergano circostanze idonee a neutralizzarne l'effetto
Cassazione, sentenza n. 5266 del 13/12/2005 (dep. 2006, Moscato)
sentenza n. 5266 del 13/12/2005 (dep. 2006, Moscato)
precedente citato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'ora notturna non sarebbe sufficiente di per sé ad integrare l'aggravante; richiamato ma ritenuto superato dalle Sezioni Unite (Cardellini)
Massime di principio
- Per distinguere furto da rapina impropria occorre verificare la presenza di violenza o minaccia: anche un gesto di violenza tentato (es. uno schiaffo o un pugno, anche mancato) che produca costringimento o allontanamento può essere sufficiente.
- La minaccia non deve necessariamente risultare effettivamente intimidatoria nella percezione della vittima: è sufficiente un atteggiamento intimidatorio idoneo a garantire l'impunità (es. frasi del tipo "so dove abiti").
- La commissione del fatto in ora notturna può integrare l'aggravante della "minorata difesa" di per sé, salvo emergano circostanze che neutralizzino la maggiore vulnerabilità; il ricorrente deve quindi indicare fattori specifici per smontare l'aggravante.
- La valutazione della credibilità delle testimonianze della persona offesa ha grande rilievo: se la Corte ritiene la testimonianza attendibile, dà solido supporto alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione del reato.
- In Cassazione i ricorsi vanno motivati con specificità e attinenza ai profili di diritto; motivi generici o che ignorano le evidenze fattuali accertate in grado di merito rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e/o inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella presentazione, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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