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Legge

L.R. Lazio 11/2019

Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio i biodistretti come distretti del cibo orientati al biologico e all’agroecologia, definendone requisiti, procedura di riconoscimento, piano triennale, contributi e misure promozionali. Prevede abrogazioni e adeguamenti della normativa sui distretti rurali. Le misure finanziarie riguardano in pratica le annualità 2020-2021; i contributi restano subordinati al diritto UE sugli aiuti di Stato.

Disciplina e promozione dei biodistretti

Disciplina e promozione dei biodistretti nel Lazio

La legge regionale disciplina e promuove i biodistretti nel territorio del Lazio, con l’obiettivo di diffondere il biologico, l’agroecologia e modelli di sviluppo sostenibile coerenti con la pianificazione agricola regionale. La disciplina si coordina con la normativa UE e statale in materia di produzione biologica, controlli e aiuti di Stato.

Finalità e obiettivi della disciplina

La Regione riconosce i biodistretti come strumento di sviluppo territoriale e agricolo orientato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Gli obiettivi riguardano, tra l’altro:

  • valorizzazione delle risorse naturali e locali;
  • sostegno a produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione del biologico;
  • semplificazione dell’applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale;
  • rafforzamento dei rapporti di filiera;
  • promozione dell’agricoltura sociale;
  • sovranità alimentare, coesione e partecipazione territoriale;
  • tutela di biodiversità, paesaggio e patrimonio storico-culturale;
  • eco-sostenibilità energetica e riduzione dell’impatto ambientale;
  • promozione dell’apicoltura;
  • sicurezza alimentare e migliore posizionamento sui mercati;
  • sviluppo di attività eco-compatibili connesse al biologico, come ristorazione collettiva, vendita diretta, filiera corta, energie rinnovabili, agriturismo, turismo rurale, eco-turismo ed enogastronomia.

Definizione di biodistretto e requisiti territoriali

I biodistretti sono qualificati come distretti del cibo, individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano agricolo regionale, ove approvato. Devono essere caratterizzati da una serie di elementi sostanziali, tra cui:

  • presenza di coltivazioni, allevamenti e trasformazioni biologiche;
  • tutela delle produzioni e delle tecniche locali;
  • elevata qualità ambientale, anche per prevenire contaminazioni da OGM e tutelare biodiversità e paesaggio;
  • uso funzionale di energie rinnovabili, con priorità all’autoconsumo;
  • identità storica e territoriale omogenea;
  • presenza di aree di pregio paesaggistico e ambientale, comprese aree protette e siti della rete Natura 2000;
  • attività di diffusione del metodo biologico e sostegno a forme di gestione sostenibile anche extra-agricole. È espressamente vietata la costituzione di biodistretti che comprendano aree fortemente inquinate o da bonificare, come i SIN, quando ciò sia previsto dalla normativa statale.

Costituzione, individuazione e riconoscimento

Il procedimento è promosso da un comitato promotore composto da enti locali del territorio e soggetti pubblici e privati rappresentativi del sistema economico e sociale, con particolare riferimento alle attività rurali aziendali. Il comitato presenta la proposta alla direzione regionale competente per l’istruttoria.

Conclusa l’istruttoria, entro 180 giorni la Giunta regionale:

  • verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
  • tiene conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato;
  • individua e riconosce il biodistretto con deliberazione;
  • promuove la costituzione del biodistretto nella forma giuridica indicata dal comitato promotore.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo, la Giunta comunica il biodistretto al ministero competente. Il Piano agricolo regionale disciplina inoltre i rapporti tra biodistretti e distretti produttivi eventualmente insistenti nei medesimi ambiti rurali.

Piano del biodistretto e programmazione degli interventi

Il Piano del biodistretto è approvato dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, ed è elaborato dal soggetto gestore. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornabile nel corso del triennio.

Il contenuto minimo riguarda:

  • analisi della situazione esistente e delle prospettive dell’agricoltura biologica;
  • obiettivi, motivazioni e risultati attesi;
  • interventi per il raggiungimento degli obiettivi;
  • progetti per uso razionale ed eco-sostenibile di materie prime ed energia;
  • azioni di raccolta differenziata e gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia “rifiuti zero”;
  • misure per ridurre l’uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi;
  • interventi per il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse;
  • sistemi di misurazione dei risultati sociali, economici, ambientali e culturali;
  • interventi e progetti per investimenti a sostegno della filiera agroalimentare.

Il Piano può richiamare altri strumenti di programmazione europea, statale o regionale utili alla sua attuazione. Al termine di ogni triennio, il soggetto gestore trasmette una relazione sull’attuazione del Piano. L’attuazione avviene tramite programmi annuali che individuano interventi, soggetti coinvolti e forme di finanziamento.

Contributi regionali e fondo per la promozione

La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e progetti previsti nei programmi annuali, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento attuativo. Il contributo è subordinato alla verifica dell’attuazione degli interventi relativi a raccolta differenziata, riduzione dei fitofarmaci/fertilizzanti e recupero ambientale.

È inoltre istituito un fondo per la promozione dei biodistretti, destinato in particolare a:

  • studi e indagini di mercato e di settore;
  • azioni informative ed educazione alimentare;
  • partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
  • diffusione di conoscenze scientifiche;
  • pubblicazioni e siti web.

La Regione può inoltre attribuire priorità, nei propri strumenti di programmazione, a progetti presentati da imprese biologiche e da enti locali ricadenti nel biodistretto. È prevista anche la divulgazione, tramite il sito istituzionale, dei biodistretti costituiti e delle migliori pratiche.

Regolamento attuativo e controlli

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione. Il regolamento definisce, tra l’altro:

  • criteri e parametri per individuare i soggetti del biodistretto, nelle more del PAR;
  • modalità di elaborazione dei programmi annuali;
  • criteri, modalità, importi massimi, percentuali ed erogazione dei contributi;
  • controlli sull’utilizzo dei contributi e relative revoche o recuperi;
  • criteri e modalità di ripartizione del fondo per la promozione;
  • criteri e modalità per l’adeguamento dei distretti biologici preesistenti.

Profili europei sugli aiuti di Stato

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato. In particolare:

  • i contributi esentati dalla notifica seguono i regolamenti UE applicabili e i relativi periodi di validità;
  • i contributi soggetti a notifica sono erogabili solo dopo autorizzazione della Commissione europea, oppure quando ricorra l’autorizzazione implicita secondo la normativa UE;
  • in questo caso, la concessione decorre dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione.

Monitoraggio e relazione alla Regione

La Giunta regionale presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio delle leggi entro due anni dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza annuale. La relazione riguarda lo stato di attuazione della legge, con particolare attenzione agli interventi e progetti del Piano e alle misure di promozione dei biodistretti.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogati:

  • l’articolo 7-bis della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21;
  • l’articolo 17, comma 73, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, che aveva introdotto il citato articolo 7-bis.

In prima applicazione:

  • i distretti biologici già riconosciuti sono equiparati ai biodistretti;
  • i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore si concludono secondo la disciplina previgente della l.r. 21/1998;
  • il regolamento attuativo disciplina l’adeguamento dei distretti biologici esistenti.

Modifiche alla disciplina dei distretti rurali e agroalimentari

La legge modifica la disciplina regionale dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, aggiornandola al coordinamento con i biodistretti e con la pianificazione agricola regionale. L’individuazione di tali distretti avviene con deliberazione della Giunta su proposta di un comitato promotore volontario, e il PAR disciplina i rapporti di coesistenza tra distretti produttivi e biodistretti nei medesimi ambiti rurali.

Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento della legge sono istituiti specifici fondi nel bilancio regionale, con stanziamenti riferiti alle annualità 2020 e 2021 per gli interventi e per la promozione dei biodistretti. Concorrono inoltre risorse statali in materia di agricoltura biologica e risorse FEASR 2014-2020, misura 11 “Agricoltura biologica”.

Entrata in vigore e attualità pratica

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina continua a essere strutturalmente rilevante per il riconoscimento e la gestione dei biodistretti nel Lazio; tuttavia le autorizzazioni di spesa indicate nel testo si riferiscono a annualità ormai concluse e molte previsioni operative dipendono da atti attuativi e dalla programmazione regionale vigente.

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