Sentenza del 23/01/2017 n. 662 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - CREDITO - MANCATA ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE - Preclusione compensazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente pretendeva di far valere un credito IVA non esposto nella dichiarazione e di utilizzarlo in compensazione, contestando la liquidazione del maggior debito IVA risultante dalla dichiarazione presentata. La questione riguardava anche la possibilità di accertare giudizialmente, tramite una domanda autonoma, l'esistenza del credito non dichiarato.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. L'omessa esposizione del credito IVA nella dichiarazione preclude l'esercizio della compensazione e rende legittimo l'atto di liquidazione del maggior debito IVA. Il credito non dichiarato non può essere fatto valere con una mera azione di accertamento davanti al giudice tributario: il contribuente deve prima presentare una richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 entro 48 mesi dal versamento e, in caso di diniego espresso o tacito, impugnare tale rifiuto.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
La norma impone di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro 48 mesi dal versamento; il diniego espresso o tacito della restituzione può poi essere impugnato davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Un credito IVA non indicato nella dichiarazione non può essere utilizzato liberamente in compensazione: la mancata esposizione dichiarativa può precludere tale facoltà.
- La contestazione di un credito fiscale non dichiarato deve seguire il procedimento previsto per il rimborso, non una domanda autonoma di mero accertamento.
- Per tutelare un credito IVA non esposto occorre presentare tempestivamente la richiesta di rimborso, rispettando il termine di 48 mesi dal versamento.
- Il processo tributario ha natura prevalentemente impugnatoria: il contribuente deve impugnare un atto impositivo o il diniego, anche tacito, dell'amministrazione, anziché chiedere in via astratta l'accertamento del credito.
- La situazione concreta può dipendere da ulteriori elementi, come il tipo di dichiarazione omessa o infedele, la natura del credito e l'eventuale rispetto dei termini; è quindi necessario verificare la documentazione e la normativa applicabile al caso specifico.
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