Sentenza del 24/06/2015 n. 2791 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
massima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava gli avvisi relativi agli anni 2005-2008, con cui il Comune aveva richiesto complessivamente 668.272,00 euro, oltre sanzioni e interessi, applicando all’intera struttura alberghiera la tariffa prevista per gli esercizi alberghieri. In subordine, chiedeva che alle superfici occupate dalle camere da letto fosse applicata la tariffa prevista per le abitazioni, sostenendo che la maggior parte della struttura era costituita da camere, hall, corridoi e pertinenze, nonché che il Comune non aveva effettuato sopralluoghi o adeguate verifiche sulla reale produzione di rifiuti e sulla superficie imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato gli avvisi. Il Comune ha proposto appello richiamando la legittimità della distinzione regolamentare tra alberghi e abitazioni. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo non adeguatamente giustificata l’applicazione della tariffa alberghiera all’intera superficie. È stata valorizzata l’assenza di sopralluoghi, verifiche concrete e di un idoneo atto impositivo capace di dimostrare la superficie e l’attività effettivamente rilevanti ai fini della Tarsu. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14, lettera b), del D.P.R. n. 602/1973
richiede che vengano iscritti a titolo definitivo nei ruoli le imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi
La sentenza richiama la disposizione per evidenziare che, nel caso concreto, non risultava individuato un idoneo atto impositivo definitivo o adeguatamente motivato che consentisse di giustificare l’iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Regolamento comunale e relative tariffe Tarsu
la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni
La distinzione astratta tra esercizi alberghieri e abitazioni può essere prevista dal Comune, ma la sua applicazione deve essere coerente con la situazione concreta, con la superficie effettivamente imponibile e con un’adeguata motivazione dell’accertamento.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 15861/2011
ritenuto legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe
Il precedente riconosce in linea generale la possibilità di applicare agli alberghi una tariffa diversa e più elevata rispetto alle abitazioni; tuttavia, la sentenza in esame ha ritenuto insufficiente, nel caso concreto, la prova e la motivazione necessarie per applicare tale tariffa all’intera struttura.
Massime di principio
- La previsione regolamentare di una tariffa alberghiera più elevata rispetto a quella delle abitazioni non rende automaticamente legittimo applicarla indistintamente a tutti i locali della struttura.
- L’amministrazione deve motivare l’accertamento e dimostrare, anche mediante verifiche concrete, la superficie imponibile, la destinazione dei locali e gli elementi che giustificano la maggiore produzione di rifiuti.
- Quando una struttura comprende aree con destinazioni diverse, può essere necessario distinguere le superfici in base all’effettivo utilizzo e alla concreta capacità di produrre rifiuti.
- L’assenza di sopralluoghi o di una verifica adeguata non determina sempre automaticamente l’illegittimità dell’accertamento, ma può renderlo annullabile se impedisce di comprendere come siano state calcolate la superficie e la tariffa.
- La legittimità astratta della tariffa prevista dal regolamento comunale non esclude il controllo giudiziale sulla correttezza della sua applicazione al singolo contribuente.
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