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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37481/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (2 anni e 8 mesi e 1.400 euro di multa) per la detenzione di materiali esplosivi (capo d'imputazione: 230 kg lordi). Motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento per avere la sentenza fatto riferimenti all'art. 678 c.p. non contestato, aver indicato erratamente il rinvenimento di "5.038 chilogrammi" di bombe carta (anziché 5.038 grammi), aver ritenuto il materiale detenuto in un unico luogo quando era distribuito in più ambienti, e non aver valorizzato che parte del materiale era costituito da fuochi d'artificio categoria F2 a basso rischio; 2) violazione di legge per assenza di accertamenti tecnici/analisi chimiche sulla micidialità degli ordigni.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sulla presunta digressione sull'art. 678 c.p. la Corte ha spiegato che la giurisprudenza sul confine tra "materie esplodenti" (artt. 678-679 c.p.) e "esplosivi" (art. 2 l. n. 895/1967) è pertinente per la qualificazione giuridica e la motivazione è quindi coerente. L'indicazione di "5.038 chilogrammi" è stata qualificata come evidente errore materiale (si intendevano 5.038 grammi) e non inficia il ragionamento; la Corte ha considerato la reale consistenza del materiale come risultante dagli atti. Quanto all'asserita detenzione in luoghi diversi, la Corte ha osservato che la sentenza aveva distinto chiaramente la cantina (dove erano concentrate le bombe carta) dagli altri ambienti e aveva valutato l'unicità del deposito solo per le bombe carta. Sulla micidialità la Corte ha confermato che essa può emergere non solo da analisi chimiche ma anche dalle quantità, dalla tipologia (presenza anche di manufatti F4) e dalle modalità di confezionamento e conservazione; in tali condizioni materiali che singolarmente possono essere meno pericolosi assumono, nell'insieme, la caratteristica di "micidialità" e rientrano nella fattispecie dell'art. 2 l. n. 895/1967. Pertanto la qualificazione come detenzione illecita di esplosivi e la condanna sono state ritenute legittime.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    Utilizzata dalla Corte come riferimento giurisprudenziale per delimitare il confine tra le fattispecie che puniscono le "materie esplodenti" e quelle sugli "esplosivi"; rilevante per la qualificazione del fatto, anche se non era il titolo di reato contestato.

  • art. 679 cod. pen.

    Richiamato nella distinzione tra detenzione di materie esplodenti (contravvenzione se non denunciate) e detenzione di esplosivi (reato più grave), utile per valutare quando una materia esplodente assume carattere di micidialità.

  • art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma applicata per qualificare la detenzione come illecito penale di esplosivi; la Corte ha ritenuto che, data la quantità, la presenza anche di manufatti categoria F4 e le modalità di conservazione, si fosse raggiunta la soglia di micidialità necessaria per l'applicazione di tale legge.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato quale ulteriore capo di imputazione nella sentenza di merito (ricezione), ma non centrale rispetto alla motivazione svolta sulla qualificazione della detenzione di materiale esplosivo.

Massime di principio

  • La "micidialità" di un ordigno non dipende soltanto dalla composizione chimica ma può essere desunta dalle circostanze (quantità, modo di confezionamento, concentrazione in spazi angusti, mancanza di cautele), per cui il giudice può qualificare come "esplosivi" materiali che singolarmente sembrano meno pericolosi.
  • L'assenza di analisi chimiche non rende automaticamente illegittima la decisione se il giudice spiega in modo coerente e logico perché la pericolosità deriva da elementi concreti acquisiti (quantitativi, tipologie F4, modalità di conservazione).
  • Errori materiali o di battitura nella sentenza (es. indicazione di "chilogrammi" invece di "grammi") non invalidano il giudizio quando è agevole ricostruire il dato reale e il percorso argomentativo resta coerente con gli atti.
  • La distinzione tra materia esplodente (art. 678-679 c.p.) e esplosivo (legge n. 895/1967) si valuta casuisticamente: materiali classificati come meno pericolosi possono diventare esplosivi per effetto della quantità e delle condizioni di deposito.
  • In fase di impugnazione compete al ricorrente dimostrare l'incoerenza o la manifesta illogicità della motivazione; censure fondate solo su possibili interpretazioni alternative della prova sono meno agevolmente accolte.

Testo integrale

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