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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10965/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per bancarotta preferenziale (in qualità di amministratore unico della "Abitare il Tempo" soc. coop.), sostenendo in particolare: 1) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. per carenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico) e insufficiente motivazione; 2) assenza di prova della falsificazione delle scritture e delle sopravvalutazioni delle rimanenze di magazzino, in quanto la ricostruzione sarebbe basata solo sulla relazione del curatore senza perizia tecnica e le differenze contabili sarebbero spiegabili con criteri di valutazione diversi (IAS/IFRS) o con bilanci regolarmente depositati; 3) le vendite di beni e magazzino sarebbero state effettuate con percezione del corrispettivo e, in ogni caso, di importo non rilevante penalmente; l'uso di proventi per rimborsare finanziamenti soci (in particolare alla stessa amministratrice) non configurerebbe automaticamente bancarotta distrattiva e, trattandosi di cooperativa, la regola della postergazione sarebbe inapplicabile; in subordine chiedeva la riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 217 L.F.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha confermato che i giudici di merito non hanno confuso le fattispecie "specifica" e "generale" di bancarotta documentale e hanno correttamente ricostruito la vicenda: a fronte dell'omessa consegna di scritture (tra cui il libro inventari), di situazioni contabili incongruenti (differenze significative nei saldi di magazzino) e di cessioni di beni e magazzino a prezzi di netto realizzo verso una nuova società riconducibile all'amministratrice (Materica s.r.l.), la documentazione e le circostanze costituiscono elemento materiale e indizi idonei a dimostrare l'alterazione della contabilità e la sottrazione/distrazione patrimoniale. Sulla base della giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari integra la bancarotta fraudolenta documentale "generale", per la quale è sufficiente il dolo generico; le annotazioni false o incomplete che incidono sulla continuità contabile possono dunque indurre a questo giudizio. Le svendite e il trasferimento di asset alla società collegata, l'utilizzo dei proventi per rimborsare finanziamenti soci e la costituzione della nuova società sono stati valutati come elementi indicativi della preordinazione e della lesione degli interessi della massa creditoria. La doglianza sulla postergazione e sugli aspetti civilistici delle cooperative è stata ritenuta censura di merito non ammissibile in questa sede. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)

    Disciplina due varianti della bancarotta fraudolenta documentale: la "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione di scritture, richiede dolo specifico) e la "generale" (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale è sufficiente il dolo generico). La Corte conferma la distinzione e l'applicabilità della seconda ipotesi nel caso di annotazioni false o incomplete che incidono sulla continuità contabile.

  • art. 217, legge fallimentare (L.F.)

    Riguarda la bancarotta semplice/documentale: norma richiamata dalla difesa come reato meno grave alternativo; la Corte ha ritenuto però che, alla luce degli elementi fattuali e della giurisprudenza, la fattispecie applicabile fosse quella di cui all'art. 216, comma 1, n.2 (fattispecie "generale")

  • art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare (L.F.)

    Richiamata in rapporto a ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria; la difesa aveva evocato profili analoghi ma la Corte non ha ritenuto prevalente tale qualificazione rispetto alla soluzione di merito.

  • art. 2621 codice civile

    Norma sulle false comunicazioni sociali menzionata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa; la Corte non ha ritenuto provata la fattispecie alternativa proposta dalla difesa.

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Norma procedurale sul rito in Cassazione: il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 così modificato, in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale limite all'ammissibilità/estensione dei motivi di ricorso (cfr. limiti di deduzione della ricorrente).

  • art. 2519 codice civile

    Citata dalla difesa nell'argomentazione sulla natura cooperativa e la presunta esclusione della regola della postergazione; la Corte ha ritenuto la questione di merito non trattabile per la prima volta in Cassazione.

  • art. 2467 codice civile

    Norma sul divieto di elusione della par condicio creditorum (postergazione nei conferimenti/finanziamenti): evocata in rapporto alla possibile violazione, ma la Corte ha ritenuto la questione meramente di merito e non decisiva nella sede di legittimità.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra bancarotta documentale "specifica" e "generale": la prima (sottrazione/falsificazione materiale di scritture) richiede dolo specifico; la seconda (contabilità tenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio) può essere integrata da dolo generico.
  • L'omessa consegna di scritture obbligatorie (es. libro inventari) e la presenza di situazioni contabili incongruenti possono, presi nel loro insieme con altri elementi fattuali, integrare il carattere fraudolento della tenuta contabile e giustificare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale "generale".
  • Le svendite sistematiche di beni e magazzino a prezzi fortemente ribassati, soprattutto se effettuate verso società riconducibili agli stessi amministratori e contemporanee alla cessazione di fatto dell'attività, sono indici rilevanti di distrazione patrimoniale e di preordinazione a favore di interessi privati rispetto alla massa creditoria.
  • La percezione di corrispettivi da cessioni non esclude automaticamente il reato di distrazione se il realizzo è significativamente sotto il valore e i proventi sono impiegati per soddisfare privilegiati (es. rimborsi a soci) anziché rispettare la par condicio creditorum.
  • La relazione del curatore e riscontri contabili possono costituire prova circostanziale forte anche in assenza di perizia tecnica, purché emergano elementi di incoerenza e omissione non giustificati; tuttavia, questioni tecniche specifiche (es. metodologie di valutazione rimanenze) vanno documentate e controargomentate in modo puntuale in sede di merito.
  • Le contestazioni di natura esclusivamente fattuale o valutativa (qualificazione civilistica dei finanziamenti, applicabilità della postergazione nelle cooperative) generalmente non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione, essendo richieste valutazioni di merito.
  • Per la difesa in casi analoghi è fondamentale documentare chiaramente la trasparenza delle scritture, la ragione economica delle svendite (perizia, stime di realizzo), i flussi finanziari dei proventi e le iniziative personali volte a risanare la società, al fine di contrastare indizi di dolo o di distrazione.
  • Per l'accusa è efficace un quadro probatorio unitario che colleghi omissioni documentali, incongruenze contabili e operazioni patrimoniali anomale (trasferimenti a società riconducibili, rimborsi a soci) per dimostrare la lesione degli interessi della massa creditoria.

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