Cassazione Penale, Sentenza n. 10965/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per bancarotta preferenziale (in qualità di amministratore unico della "Abitare il Tempo" soc. coop.), sostenendo in particolare: 1) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. per carenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico) e insufficiente motivazione; 2) assenza di prova della falsificazione delle scritture e delle sopravvalutazioni delle rimanenze di magazzino, in quanto la ricostruzione sarebbe basata solo sulla relazione del curatore senza perizia tecnica e le differenze contabili sarebbero spiegabili con criteri di valutazione diversi (IAS/IFRS) o con bilanci regolarmente depositati; 3) le vendite di beni e magazzino sarebbero state effettuate con percezione del corrispettivo e, in ogni caso, di importo non rilevante penalmente; l'uso di proventi per rimborsare finanziamenti soci (in particolare alla stessa amministratrice) non configurerebbe automaticamente bancarotta distrattiva e, trattandosi di cooperativa, la regola della postergazione sarebbe inapplicabile; in subordine chiedeva la riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 217 L.F.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha confermato che i giudici di merito non hanno confuso le fattispecie "specifica" e "generale" di bancarotta documentale e hanno correttamente ricostruito la vicenda: a fronte dell'omessa consegna di scritture (tra cui il libro inventari), di situazioni contabili incongruenti (differenze significative nei saldi di magazzino) e di cessioni di beni e magazzino a prezzi di netto realizzo verso una nuova società riconducibile all'amministratrice (Materica s.r.l.), la documentazione e le circostanze costituiscono elemento materiale e indizi idonei a dimostrare l'alterazione della contabilità e la sottrazione/distrazione patrimoniale. Sulla base della giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari integra la bancarotta fraudolenta documentale "generale", per la quale è sufficiente il dolo generico; le annotazioni false o incomplete che incidono sulla continuità contabile possono dunque indurre a questo giudizio. Le svendite e il trasferimento di asset alla società collegata, l'utilizzo dei proventi per rimborsare finanziamenti soci e la costituzione della nuova società sono stati valutati come elementi indicativi della preordinazione e della lesione degli interessi della massa creditoria. La doglianza sulla postergazione e sugli aspetti civilistici delle cooperative è stata ritenuta censura di merito non ammissibile in questa sede. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)
Disciplina due varianti della bancarotta fraudolenta documentale: la "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione di scritture, richiede dolo specifico) e la "generale" (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale è sufficiente il dolo generico). La Corte conferma la distinzione e l'applicabilità della seconda ipotesi nel caso di annotazioni false o incomplete che incidono sulla continuità contabile.
art. 217, legge fallimentare (L.F.)
Riguarda la bancarotta semplice/documentale: norma richiamata dalla difesa come reato meno grave alternativo; la Corte ha ritenuto però che, alla luce degli elementi fattuali e della giurisprudenza, la fattispecie applicabile fosse quella di cui all'art. 216, comma 1, n.2 (fattispecie "generale")
art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare (L.F.)
Richiamata in rapporto a ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria; la difesa aveva evocato profili analoghi ma la Corte non ha ritenuto prevalente tale qualificazione rispetto alla soluzione di merito.
art. 2621 codice civile
Norma sulle false comunicazioni sociali menzionata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa; la Corte non ha ritenuto provata la fattispecie alternativa proposta dalla difesa.
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma procedurale sul rito in Cassazione: il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 così modificato, in assenza di richiesta di trattazione orale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata quale limite all'ammissibilità/estensione dei motivi di ricorso (cfr. limiti di deduzione della ricorrente).
art. 2519 codice civile
Citata dalla difesa nell'argomentazione sulla natura cooperativa e la presunta esclusione della regola della postergazione; la Corte ha ritenuto la questione di merito non trattabile per la prima volta in Cassazione.
art. 2467 codice civile
Norma sul divieto di elusione della par condicio creditorum (postergazione nei conferimenti/finanziamenti): evocata in rapporto alla possibile violazione, ma la Corte ha ritenuto la questione meramente di merito e non decisiva nella sede di legittimità.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta documentale "specifica" e "generale": la prima (sottrazione/falsificazione materiale di scritture) richiede dolo specifico; la seconda (contabilità tenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio) può essere integrata da dolo generico.
- L'omessa consegna di scritture obbligatorie (es. libro inventari) e la presenza di situazioni contabili incongruenti possono, presi nel loro insieme con altri elementi fattuali, integrare il carattere fraudolento della tenuta contabile e giustificare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale "generale".
- Le svendite sistematiche di beni e magazzino a prezzi fortemente ribassati, soprattutto se effettuate verso società riconducibili agli stessi amministratori e contemporanee alla cessazione di fatto dell'attività, sono indici rilevanti di distrazione patrimoniale e di preordinazione a favore di interessi privati rispetto alla massa creditoria.
- La percezione di corrispettivi da cessioni non esclude automaticamente il reato di distrazione se il realizzo è significativamente sotto il valore e i proventi sono impiegati per soddisfare privilegiati (es. rimborsi a soci) anziché rispettare la par condicio creditorum.
- La relazione del curatore e riscontri contabili possono costituire prova circostanziale forte anche in assenza di perizia tecnica, purché emergano elementi di incoerenza e omissione non giustificati; tuttavia, questioni tecniche specifiche (es. metodologie di valutazione rimanenze) vanno documentate e controargomentate in modo puntuale in sede di merito.
- Le contestazioni di natura esclusivamente fattuale o valutativa (qualificazione civilistica dei finanziamenti, applicabilità della postergazione nelle cooperative) generalmente non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione, essendo richieste valutazioni di merito.
- Per la difesa in casi analoghi è fondamentale documentare chiaramente la trasparenza delle scritture, la ragione economica delle svendite (perizia, stime di realizzo), i flussi finanziari dei proventi e le iniziative personali volte a risanare la società, al fine di contrastare indizi di dolo o di distrazione.
- Per l'accusa è efficace un quadro probatorio unitario che colleghi omissioni documentali, incongruenze contabili e operazioni patrimoniali anomale (trasferimenti a società riconducibili, rimborsi a soci) per dimostrare la lesione degli interessi della massa creditoria.
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