Sentenza del 10/05/2022 n. 2115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giurisdizione tributaria - Natura generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, Sezioni Unite (sent. n. 8870/2016), ha affermato che la giurisdizione tributaria ha natura generale e si estende a ogni controversia avente ad oggetto tributi. Ne consegue che le controversie nelle quali il nodo centrale riguarda questioni fiscali o obbligazioni tributarie devono essere devolute al giudice tributario, anche se sorgono questioni accessorie civili o amministrative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione relativa alla competenza giurisdizionale: occorreva stabilire se la giurisdizione tributaria debba considerarsi di natura speciale o generale, ossia se essa si estenda a tutte le controversie che abbiano ad oggetto tributi anche quando la questione presenti profili di natura civilistica o amministrativa.
Norme richiamate
Cass. SS.UU. 8870/2016
La pronuncia interpreta la portata della giurisdizione tributaria come generale: ogni controversia il cui oggetto è costituito da tributi rientra nella competenza del giudice tributario, indipendentemente dalla presenza di profili civilistici o amministrativi accessori.
Massime di principio
- Ogni controversia il cui oggetto centrale riguardi tributi deve essere proposta davanti alla giurisdizione tributaria; la natura 'tributaria' del contendere prevale sulla forma giuridica delle questioni accessorie.
- In caso di pluralità di profili (tributari e non), occorre valutare quale sia il 'nucleo essenziale' della controversia: se è fiscale, la competenza spetta al giudice tributario.
- La decisione limita i dubbi sulla competenza evitando che questioni strettamente fiscali vengano dissipate in altri rami della giurisdizione; pertanto, l'eccezione di incompetenza va valutata alla luce di questa regola generale.
- Per i soggetti privati è importante proporre i ricorsi dinanzi al giudice tributario quando l'oggetto della lite concerne tributi, anche se la domanda contenga richieste di natura risarcitoria o restitutoria connesse al tributo.
- In fase difensiva conviene argomentare che il centro della controversia è tributario (es. tramite enunciazione degli atti impugnati e della rilevanza fiscale) per far valere la competenza del giudice tributario.
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