Ordinanza n. 303/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 206 del 21 ottobre 2025, con cui AreaCom ha aggiudicato, in favore di GSA, il Lotto n. 2 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo”; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte e all'eventuale verifica di anomalia dell’offerta di GSA, allo stato non conosciuti; - della comunicazione del 5 novembre 2025, con cui la Centrale di Committenza ha reso noto agli operatori economici concorrenti che le offerte non sarebbero state rese momentaneamente disponibili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve, nonché per la condanna, ex artt. 46, comma 2, e 63 e 64 cpa della Centrale di Committenza all’ostensione di tutti gli atti richiesti dal Consorzio Evolve con istanza di accesso agli atti del 5 novembre 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Evolve Consorzio Stabile il 6 marzo 2026: per l’annullamento: - degli stessi provvedimenti impugnati col ricorso principale; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell’esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia dell’Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve. Per quanto riguarda il ricorso per l’accesso, proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e depositato da Evolve Consorzio Stabile in data 13 febbraio 2026: - per ottenere, inter alia, l’accertamento dell’illegittimità del diniego parziale opposto dall’Agenzia all’accesso richiesto da Evolve con l’istanza del 5 novembre 2025 e, comunque, l’illegittimità del contegno di AreaCom, per essere stato assunto detto diniego parziale in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Per quanto riguarda i motivi aggiunti relativi al ricorso per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., depositati in data 27 febbraio 2026: per l’annullamento: - del verbale recante esito richiesta oscuramento offerte tecniche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria nell’ambito di una procedura di gara
Esito
La controversia
Il Consorzio Evolve ha partecipato a una gara centralizzata a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie abruzzesi. Dopo essersi collocato secondo nel lotto n. 2, aggiudicato a GSA, il Consorzio ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione degli artt. 3, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza. Contestualmente ha chiesto l’accesso all’offerta e alla documentazione amministrativa ed economica dell’aggiudicataria. AreaCom aveva inizialmente comunicato che le offerte non sarebbero state rese disponibili, in attesa della valutazione delle richieste di oscuramento, e successivamente aveva adottato un verbale con cui aveva accolto le richieste di oscuramento, richiamando per relationem il parere di un esperto. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità del diniego parziale e dell’oscuramento quasi integrale dell’offerta tecnica di GSA, anche per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023. Il giudizio principale e quello sull’accesso sono stati interessati da una questione di competenza territoriale, definita dal Consiglio di Stato con il rigetto del regolamento di competenza; la presente ordinanza riguarda esclusivamente il ricorso per l’accesso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso per l’accesso non fosse ancora maturo per la decisione. Per poter verificare direttamente la legittimità e l’estensione degli oscuramenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ha disposto un incombente istruttorio a carico di AreaCom, ordinandole di depositare presso la Segreteria del TAR una copia cartacea dell’offerta tecnica di GSA, inserita in plico sigillato e priva di oscuramenti. Il deposito deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. L’esame dell’offerta sarà svolto dal Collegio in via riservata, senza possibilità di visione da parte della ricorrente nella fase istruttoria. Ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese è stata sospesa e la trattazione del ricorso per l’accesso è stata rinviata all’udienza camerale dell’11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata con riferimento agli obblighi di disponibilità e accessibilità degli atti di gara e alla valutazione delle richieste di oscuramento delle offerte.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È la disposizione processuale posta a fondamento del ricorso per l’accesso proposto nel corso del giudizio.
art. 64 c.p.a.
È richiamato nell’epigrafe tra le disposizioni invocate per ottenere l’ostensione degli atti.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È richiamato nell’epigrafe tra le disposizioni invocate per ottenere l’ostensione degli atti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato in precedenza per fissare direttamente l’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso principale.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta con cui è stata indetta la gara.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso per l’accesso agli atti di gara dipende dalla verifica concreta dell’estensione e della legittimità degli oscuramenti apposti a un’offerta, il giudice può disporre l’acquisizione integrale e non oscurata del documento, imponendone il deposito riservato e impedendo temporaneamente la visione alla parte richiedente.
- Il ricorso per l’accesso deve essere deciso soltanto quando il quadro documentale sia sufficientemente completo; ove l’istruttoria non consenta ancora di valutare il diniego parziale o l’oscuramento, il giudice può sospendere ogni pronuncia e rinviare la trattazione dopo l’espletamento dell’incombente istruttorio.
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