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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10645/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società d’ambito per crediti derivanti da un contratto di servizio stipulato nel 2005 per la gestione integrata dei rifiuti e da un distinto rapporto relativo all’uso di strutture, mezzi e attrezzature comunali. Sosteneva che, dopo una delibera comunale che aveva fissato il canone per l’utilizzo dell’autoparco, la società non avesse pagato i canoni né rimborsato consumi idrici ed elettrici, oltre a oneri assicurativi e manutentivi. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione all’insinuazione, ritenendo che l’art. 202, comma 4, d.lgs. 152/2006 imponesse il comodato dei beni pubblici e rendesse nulle le clausole sul corrispettivo. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: violazione dell’art. 202, comma 4, per averlo il Tribunale qualificato come norma imperativa e retroattivamente incidente su contratti anteriori; violazione dell’art. 1339 c.c. per avere ritenuto la nullità parziale e l’inserzione automatica di clausole; violazione dei criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato il comportamento successivo delle parti e la loro persistente qualificazione del rapporto come oneroso; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato il decreto del Tribunale di Palermo nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’art. 202, comma 4, d.lgs. 152/2006 non ha natura imperativa e inderogabile tale da produrre nullità virtuale delle clausole che prevedano un canone per l’uso di beni pubblici, poiché la disposizione va letta come norma di indirizzo coerente con i principi di sussidiarietà e differenziazione, consentendo il perseguimento dell’interesse pubblico anche tramite forme contrattuali diverse dal comodato.

Norme richiamate

  • art. 202, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    "gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio"

    non è norma imperativa e inderogabile; è una norma di indirizzo che non impone in via esclusiva il comodato e non determina nullità virtuale per il caso di difformità

  • art. 1339 c.c.

    è invocabile solo quando occorra sostituire clausole contrattuali difformi da norme imperative; nella specie non opera perché la norma richiamata non ha natura imperativa

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del rapporto alla luce del comportamento delle parti, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di enunciare il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio

  • art. 118, primo comma, Cost.

    richiamato per il principio di sussidiarietà verticale

  • art. 115 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato indirettamente in tema di spese di giustizia e contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione in caso di accoglimento del ricorso, sicché non è dovuto l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Una disposizione che preveda il conferimento in comodato di beni pubblici a favore del gestore di un servizio pubblico non è automaticamente norma imperativa: occorre verificare se la previsione abbia carattere cogente o sia, invece, norma di indirizzo funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico.
  • La nullità virtuale ex art. 1418 c.c. e l’inserzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. presuppongono la violazione di una norma imperativa; se la disposizione violata non ha natura inderogabile, non può operare la sostituzione automatica del contenuto negoziale.
  • In sede di interpretazione di rapporti relativi a servizi pubblici e uso di beni comunali, l’interesse pubblico perseguito dalla disciplina di settore può essere realizzato anche mediante schemi contrattuali diversi da quello tipico indicato dalla norma, ove il testo non imponga una forma esclusiva.
  • Quando il primo motivo di ricorso definisce la questione decisiva, gli ulteriori motivi che ne dipendono restano assorbiti.
  • Il principio di sussidiarietà, insieme a quello di differenziazione, può essere valorizzato per escludere letture rigidamente formalistiche di norme organizzative dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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