Sentenza del 10/04/2015 n. 7231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto deducibili, nell'anno 2003, due costi relativi a prestazioni presumibilmente effettuate nel 2002 e alcune spese di trasferta sostenute per collaboratori non dipendenti o soci della società. Con i motivi principali l'Amministrazione denunciava l'errata applicazione del principio di competenza previsto dall'art. 75 TUIR, sostenendo che la deducibilità del costo dipende dall'ultimazione della prestazione o dal momento in cui il costo diviene certo e determinabile, non dalla data di emissione della fattura. Gli ulteriori motivi riguardavano vizi di motivazione sulla riferibilità e rimborsabilità delle spese di trasferta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto del momento di sintesi i motivi relativi ai vizi di motivazione e ha accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR sulla competenza temporale dei costi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio secondo cui il costo per servizi è imputabile all'esercizio in cui la prestazione è ultimata o il costo è divenuto certo e determinabile, indipendentemente dalla data della fattura. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, vigente ratione temporis, oggi art. 109 TUIR
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.
Il principio di competenza è inderogabile: i costi per servizi devono essere imputati all'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, oppure a quello successivo in cui il costo diviene certo e determinabile. La data di emissione o acquisizione della fattura e il momento del pagamento non determinano, di per sé, l'esercizio di deducibilità.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
È stato richiamato con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP e all'applicazione delle regole di competenza dei costi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve indicare in modo chiaro, sintetico e autonomo il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360-bis
La Corte ha richiamato la disciplina processuale applicabile ratione temporis e i requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per i costi relativi a servizi, l'esercizio di competenza si individua principalmente in base al momento di ultimazione della prestazione o, quando necessario, al momento in cui il costo diventa certo e determinabile; non è sufficiente fare riferimento alla data della fattura o del pagamento.
- Il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio nel quale dedurre un costo spostandolo a un periodo fiscalmente più conveniente. Le regole di imputazione temporale sono inderogabili.
- La fattura è un documento giustificativo e probatorio, ma non determina automaticamente la competenza economica del costo. Occorre verificare la realtà, la conclusione e la determinabilità della prestazione.
- In caso di contestazione, la deduzione di un costo richiede la dimostrazione congiunta della sua effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- Nel ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione è necessario formulare una sintesi autonoma e puntuale del fatto controverso e della lacuna motivazionale; una censura generica è esposta all'inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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