Corte di giustizia, Sentenza C-907/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2026. — Egenergy Srl en liquidation, anciennement Orefice Generators Srl contro MZ e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Corte di appello di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Nozione di “licenziamento” – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento del luogo di lavoro – Risoluzione del contratto di lavoro a causa del rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione di trasferimento del luogo di lavoro – Procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. — Causa C-907/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio della Corte d’appello di Napoli, ha chiarito che il licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59/CE comprende anche la cessazione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento unilaterale sostanziale del luogo di lavoro. Tale cessazione va quindi conteggiata nel numero dei licenziamenti ai fini delle soglie che impongono la procedura di informazione e consultazione. La Corte ha così escluso che il diritto nazionale possa sottrarre queste ipotesi alla tutela europea prevista per i licenziamenti collettivi.
Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione, ai fini della direttiva 98/59/CE, della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di un trasferimento unilaterale del luogo di lavoro e sulla sua computabilità nel licenziamento collettivo.
La questione giuridica
Se la risoluzione del contratto di lavoro intervenuta dopo il rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento unilaterale e sostanziale del luogo di lavoro debba essere qualificata come 'licenziamento' ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE; e, in caso affermativo, se tali risoluzioni debbano essere conteggiate ai fini del superamento delle soglie che fanno scattare la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la risoluzione del contratto di lavoro dovuta al rifiuto del lavoratore di ottemperare a una decisione unilaterale del datore di lavoro che trasferisca il luogo di lavoro in una sede distante, quando tale decisione comporti una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, rientra nella nozione di 'licenziamento' di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE. Di conseguenza, uno Stato membro non può escludere tali risoluzioni dal computo dei licenziamenti rilevanti ai fini delle soglie che attivano la procedura collettiva, poiché ciò svuoterebbe la tutela garantita dalla direttiva e ne comprometterebbe l’uniforme applicazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/59/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE
- Considerando 2 della direttiva 98/59/CE
- Considerando 8 della direttiva 98/59/CE
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di licenziamento collettivo in caso di trasferimento unilaterale del luogo di lavoro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Napoli in materia di licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE. La controversia nasce dalla decisione di un datore di lavoro di trasferire l’attività e il luogo di lavoro dei dipendenti da una sede in Campania a una sede in Sardegna, con successiva risoluzione dei rapporti dopo il rifiuto dei lavoratori di recarsi nella nuova sede.
Fatti e procedimento principale
La società Egenergy Srl, già Orefice Generators Srl, in liquidazione, aveva deciso nel settembre 2021 di cessare l’attività presso l’unità produttiva in Campania e trasferirla in Sardegna, a oltre 600 km di distanza. La decisione fu comunicata alle organizzazioni sindacali e poi notificata ai lavoratori interessati. Dopo che questi non si erano presentati nel nuovo luogo di lavoro, la società avviò un procedimento disciplinare e procedette ai licenziamenti.
I lavoratori ottennero in primo grado una pronuncia che dichiarava illegittima la decisione di trasferimento e i licenziamenti, con reintegrazione nel posto di lavoro. In appello, la società sostenne che i rapporti erano cessati per assenza ingiustificata e rifiuto di ottemperare al trasferimento; il giudice del rinvio chiese alla Corte se tali cessazioni dovessero essere considerate licenziamenti ai fini della direttiva 98/59/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE, che definisce il licenziamento collettivo e prevede che, per il calcolo della soglia, siano assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore. Sono richiamati anche i considerando 2 e 8 della direttiva, che evidenziano la finalità di rafforzare la tutela dei lavoratori e di assimilare, ai fini del computo, altre forme di cessazione del rapporto per iniziativa datoriale.
Nel diritto italiano vengono menzionati, tra gli altri, l’articolo 2103 cod. civ., l’articolo 2119 cod. civ. e l’articolo 24 della legge n. 223/1991, che disciplina la procedura di licenziamento collettivo.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dai lavoratori. L’accertamento, in sede cautelare, dell’illegittimità del trasferimento non priva di rilevanza le questioni pregiudiziali, perché spetta al giudice nazionale valutare la necessità della pronuncia ai fini della decisione della controversia principale. Le questioni sollevate sono quindi dichiarate ricevibili.
Ragionamento della Corte sulla nozione di licenziamento
La Corte ricorda che, in mancanza di una definizione espressa di 'licenziamento', la nozione va interpretata in senso ampio e non restrittivo, alla luce della finalità di rafforzamento della tutela dei lavoratori perseguita dalla direttiva 98/59/CE. Essa comprende qualsiasi cessazione del contratto non voluta dal lavoratore, e quindi senza il suo consenso.
La Corte aggiunge che rientra nella nozione di licenziamento anche la modifica unilaterale e sostanziale, a svantaggio del lavoratore, di un elemento essenziale del contratto di lavoro, quando sia dettata da ragioni non inerenti alla persona del lavoratore. Nel caso di specie, il luogo di lavoro può costituire un elemento essenziale del contratto; il carattere sostanziale della modifica dipende, tra l’altro, dal fatto che il trasferimento non sia temporaneo, dalla distanza tra le sedi e dall’assenza di misure compensative.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che nel caso concreto il trasferimento da Campania a Sardegna, a oltre 600 km e con cessazione definitiva dell’attività nella sede originaria, appare idoneo a integrare una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare in concreto se i lavoratori fossero obbligati ad accettare il trasferimento e se ricorrano tutti gli elementi fattuali richiesti.
Computo ai fini delle soglie del licenziamento collettivo
Quanto alla quarta questione, la Corte afferma che le risoluzioni così qualificate devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle soglie previste dalla direttiva 98/59/CE. Escluderle solo perché la normativa nazionale prevede una soglia più bassa e una diversa costruzione terminologica priverebbe i lavoratori della tutela europea e comprometterebbe l’uniformità della nozione di licenziamento.
In particolare, la Corte rileva che una normativa nazionale non può, sotto la copertura di una disciplina più favorevole o diversa, escludere dal computo cessazioni riconducibili a una decisione datoriale unilaterale che produca una modifica sostanziale peggiorativa del contratto. Una simile esclusione sarebbe incompatibile con la finalità della direttiva e con la sua applicazione uniforme negli Stati membri.
Dispositivo e principio affermato
La Corte conclude che la risoluzione del contratto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di eseguire il trasferimento unilaterale del luogo di lavoro in una sede distante rientra nella nozione di 'licenziamento' ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE. Inoltre, tale risoluzione deve essere presa in considerazione nel computo dei licenziamenti effettuati ai fini delle soglie che attivano la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Rilevanza pratica
La pronuncia è rilevante perché impedisce di aggirare la disciplina sui licenziamenti collettivi mediante trasferimenti unilaterali di sede tali da rendere prevedibile la cessazione del rapporto per i lavoratori interessati. Per i professionisti, il punto centrale è che conta la sostanza economico-organizzativa dell’operazione e il suo effetto sul contratto di lavoro, non la mera qualificazione formale adottata dal datore di lavoro o dal diritto interno.
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