Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06314/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo una sentenza del giudice tributario di primo grado resa in un giudizio avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie ex art. 16 del d.lgs. n. 472/1997. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in riforma, aveva ritenuto che la cartella non dovesse essere corredata dalla sentenza presupposta e che fosse sufficientemente motivata perché redatta su modello ministeriale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 17 della l. n. 212/2000 e dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella fosse priva di motivazione adeguata perché non indicava compiutamente la sentenza presupposta e non la allegava, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte ha però rilevato che la cartella seguiva un precedente atto fiscale che aveva già determinato il quantum del debito e che, essendo emessa a seguito di riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, era sufficiente il richiamo al giudizio presupposto; inoltre, il richiamo alla causale tramite modello ministeriale soddisfaceva gli standard motivazionali richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto valida la motivazione della cartella. Ha affermato che, quando la cartella segue un atto fiscale già determinativo del debito, l'obbligo motivazionale è assolto con il richiamo all'atto precedente o al giudizio presupposto; un onere più intenso sussiste solo se la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa. Ha inoltre ribadito che la cartella, essendo emessa su modello ministeriale, può essere motivata mediante intestazione e indicazione della causale con codice. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che si collochi a valle di un atto fiscale o di un giudizio già idoneo a determinare il debito non richiede una motivazione autonoma e dettagliata: è sufficiente il richiamo dell'atto presupposto o del procedimento da cui deriva.
  • L'obbligo motivazionale della cartella è più intenso solo quando la cartella costituisca il primo atto con cui il contribuente viene posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria.
  • In presenza di cartelle emesse secondo modelli ministeriali, la motivazione può essere soddisfatta mediante l'indicazione dell'intestazione e della causale codificata, purché il contribuente possa individuare il titolo della pretesa.
  • La censura sulla motivazione della cartella non può essere accolta se il contribuente era già parte del giudizio presupposto e, quindi, non poteva ignorare l'origine della pretesa iscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.