Cassazione Civile, Ordinanza n. 06314/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo una sentenza del giudice tributario di primo grado resa in un giudizio avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie ex art. 16 del d.lgs. n. 472/1997. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in riforma, aveva ritenuto che la cartella non dovesse essere corredata dalla sentenza presupposta e che fosse sufficientemente motivata perché redatta su modello ministeriale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 17 della l. n. 212/2000 e dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella fosse priva di motivazione adeguata perché non indicava compiutamente la sentenza presupposta e non la allegava, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte ha però rilevato che la cartella seguiva un precedente atto fiscale che aveva già determinato il quantum del debito e che, essendo emessa a seguito di riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, era sufficiente il richiamo al giudizio presupposto; inoltre, il richiamo alla causale tramite modello ministeriale soddisfaceva gli standard motivazionali richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto valida la motivazione della cartella. Ha affermato che, quando la cartella segue un atto fiscale già determinativo del debito, l'obbligo motivazionale è assolto con il richiamo all'atto precedente o al giudizio presupposto; un onere più intenso sussiste solo se la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa. Ha inoltre ribadito che la cartella, essendo emessa su modello ministeriale, può essere motivata mediante intestazione e indicazione della causale con codice. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è stato utilizzato come vizio dedotto in cassazione per censurare la ritenuta correttezza della motivazione della cartella.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal semplice richiamo dell'atto precedente quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito; un obbligo più penetrante sussiste solo se la cartella è il primo atto della pretesa.
art. 17 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente a sostegno della doglianza motivazionale.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della cartella di pagamento.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
indica il procedimento originario relativo all'irrogazione delle sanzioni da cui è scaturita la cartella.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella era stata emessa a seguito di riscossione frazionata, circostanza che rendeva sufficiente il riferimento al giudizio presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.
comma 1-bis
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che si collochi a valle di un atto fiscale o di un giudizio già idoneo a determinare il debito non richiede una motivazione autonoma e dettagliata: è sufficiente il richiamo dell'atto presupposto o del procedimento da cui deriva.
- L'obbligo motivazionale della cartella è più intenso solo quando la cartella costituisca il primo atto con cui il contribuente viene posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria.
- In presenza di cartelle emesse secondo modelli ministeriali, la motivazione può essere soddisfatta mediante l'indicazione dell'intestazione e della causale codificata, purché il contribuente possa individuare il titolo della pretesa.
- La censura sulla motivazione della cartella non può essere accolta se il contribuente era già parte del giudizio presupposto e, quindi, non poteva ignorare l'origine della pretesa iscritta a ruolo.
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