Cassazione Penale, Sentenza n. 37392/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati ai capi G) e I) e aveva confermato la responsabilità per i capi H) (fatti del 17 giugno 2014) e J) (fatti del 27 febbraio 2015). Il ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei reati H) e J) e propone tre motivi: 1) violazione di legge nella determinazione della pena del capo J), poiché la Corte avrebbe indicato un minimo edittale di un anno e sei mesi anziché il corretto minimo di sei mesi previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per il periodo di riferimento; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per l'aumento della pena per continuazione relativo al capo H), non motivato e in difetto rispetto all'aumento stabilito in primo grado; 3) violazione di legge in ordine alla conferma della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi sul punto del calcolo della pena: il reato del capo J) (commesso il 27/02/2015) aveva un minimo edittale, fino al 21/10/2015, da sei mesi a cinque anni e non di un anno e sei mesi, e l'aumento di sei mesi riconosciuto per la continuazione era contrario al divieto di trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto all'aumento di tre mesi fissato dal primo giudice. Tuttavia, l'annullamento con rinvio per la modifica della sola pena sarebbe stato precluso dalla sopravvenuta prescrizione dei reati residui (capo H) prescritto il 17/06/2024 e capo J) prescritto il 27/02/2025). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione e ha revocato la confisca per equivalente.
Norme richiamate
fino al 21/10/2015 la pena prevista era da sei mesi a cinque anni di reclusione
La Corte ha richiamato la misura edittale applicabile alla data del fatto (27/02/2015) per stabilire che il minimo è di sei mesi e non di un anno e sei mesi, rilevando l'errore nella determinazione della pena operato dalla Corte territoriale
prescrizione (estinzione del reato)
I termini di prescrizione sono maturati durante il processo per i reati residui (capo H) e capo J)), determinando l'estinzione dei reati e l'annullamento della sentenza senza rinvio; la Cassazione ha pertanto applicato il principio che l'estinzione per prescrizione rende inefficace la statuizione di colpevolezza residua
Massime di principio
- Per determinare la pena va sempre considerata la normativa in vigore alla data di commissione del reato: cambiamenti successivi non si applicano retroattivamente a peggiorare il reo.
- Un aumento di pena per continuazione non può tradursi in un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a quanto già disposto dal giudice di primo grado (divieto di trattamento sanzionatorio peggiorativo).
- Se la cassazione rileva errori limitati alla determinazione della pena, l'orientamento naturale è l'annullamento con rinvio per la ricalcolazione della pena; tuttavia, se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione dei reati interessati, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La confisca per equivalente può essere revocata o venir meno se le condanne sottostanti sono annullate o i reati risultano estinti per prescrizione; quindi la sorte delle misure patrimoniali dipende dall'esito delle stesse posizioni di responsabilità penale.
- Nel valutare impugnazioni simili, verificare sempre le date di commissione dei fatti, i termini di prescrizione applicabili e la corretta individuazione dei minimali e massimali sanzionatori previsti dalla legge al tempo del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37304/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37327/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37329/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →