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Ordinanza

Ordinanza n. 2332/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: Per l’annullamento Previa sospensione dell’efficacia - del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026, prot. n. 5600_2026_1023. nonche’ per la condanna delle amministrazioni resistenti ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 22,5 nella graduatoria finale;

Giustizia amministrativa202600868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria dei vincitori e atti della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, con contestazione del punteggio attribuito alla prova scritta e successivo rigetto dell'istanza di accesso ai nominativi dei candidati controinteressati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale Sicilia, ha impugnato la graduatoria dei vincitori, gli elenchi dei vincitori e degli idonei, gli atti relativi alla prova scritta e il punteggio di 20,5 punti attribuitogli, sostenendo che gli spettasse un punteggio superiore, pari almeno a 22,5 punti, anche in relazione ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35, al questionario, al correttore, al foglio risposte e agli atti di predisposizione delle domande. Ha inoltre contestato l'omessa indicazione delle quote di riserva, il congelamento di 14 posti in attesa della prova asincrona e la mancata inclusione nella graduatoria degli idonei, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e inclusione nella posizione spettante. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 3, della l. n. 241/1990, dell'istanza di accesso del 5 gennaio 2026 diretta a ottenere le generalità dei candidati collocati in graduatoria con punteggio pari o inferiore a 22,5, da individuare quali controinteressati.

La decisione

Il TAR aveva già respinto, con precedente ordinanza, la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e aveva disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato che, dopo la loro notifica, l'Amministrazione ha fornito i dati richiesti con l'istanza di accesso. È quindi venuto meno l'interesse attuale alla domanda cautelare relativa al diniego di accesso, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio anche per il gravame aggiuntivo nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata, con indicazione degli elementi identificativi del giudizio e pubblicazione integrale degli atti processuali e dell'ordinanza. L'Amministrazione dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare attestazione dell'avvenuta notificazione. La notificazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a successiva istanza del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 3, l. n. 241/1990

    rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i.

    Il provvedimento richiama la disposizione quale base del rigetto dell'istanza di accesso; la sopravvenuta ostensione dei dati ha fatto venir meno l'interesse alla tutela cautelare contro tale rigetto.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in via incidentale.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    occorre autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami

    Consente, per l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento degli indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale ulteriore fondamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione della notificazione o il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica

    È richiamato come fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica, non definita con la presente ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, dopo la proposizione di un ricorso contro il diniego di accesso, fornisce spontaneamente i dati e i documenti richiesti, la domanda cautelare relativa all'accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò implichi la definizione nel merito delle ulteriori pretese azionate.
  • Nel giudizio amministrativo contro una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, inclusi vincitori e idonei.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con adeguata indicazione del giudizio, degli atti impugnati, dei controinteressati e degli atti processuali.
  • I termini assegnati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la prova dell'adempimento possono essere stabiliti come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàTermini del procedimento

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