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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 3116 - Comm. Trib. Prov. Catania

Mancata comunicazione ex art. 36 ter DPR 600/73 - Nullità della cartella di pagamento - Limiti della prova in tema di notifiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella di pagamento è stata ritenuta nulla perché l'Amministrazione non ha dimostrato l'effettiva spedizione o notificazione dell'esito del controllo formale. La produzione della sola stampa informatica non è stata considerata sufficiente. La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prevista per il controllo formale non può essere elusa mediante una prova informatica priva di adeguata attestazione della comunicazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella emessa a seguito di un controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973, deducendo la mancata comunicazione dell'esito del controllo. Tale comunicazione è necessaria per consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documenti prima dell'iscrizione a ruolo. L'Ufficio aveva prodotto una stampa dell'interrogazione del sistema informatico Ser.Pi.Co., ma tale documento non è stato ritenuto equivalente a una relazione o prova della notificazione della comunicazione.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter DPR 600/1973

    In caso di controllo formale della dichiarazione, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito del controllo, consentendogli di interloquire e produrre chiarimenti o documentazione prima della definitività della pretesa. La mancata comunicazione comporta la nullità della cartella conseguente.

  • Art. 36-bis DPR 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione, distinto dal controllo formale ex art. 36-ter. Le garanzie e gli adempimenti propri del controllo formale non possono essere automaticamente esclusi qualificando l'attività come mero controllo automatizzato.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, l'Amministrazione deve dimostrare non solo di avere elaborato l'esito del controllo, ma anche di averlo effettivamente comunicato al contribuente.
  • Una semplice stampa interna del sistema informatico o dell'interrogazione di una banca dati non costituisce, di regola, prova sufficiente della spedizione o notificazione dell'atto.
  • È essenziale distinguere il controllo formale ex art. 36-ter dal controllo automatizzato ex art. 36-bis, poiché il primo comporta una più intensa garanzia di contraddittorio preventivo.
  • In assenza di prova della comunicazione dell'esito del controllo, la cartella emessa successivamente può essere dichiarata nulla, soprattutto quando la comunicazione era necessaria per permettere al contribuente di fornire giustificazioni o documenti.
  • La decisione è coerente con Cass. n. 15312/2014: gli adempimenti procedimentali funzionali al contraddittorio non possono essere sostituiti da documenti interni non idonei a provare la ricezione o la regolare spedizione della comunicazione.

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