Sentenza del 04/09/2019 n. 5146 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riscossione in pendendenza di giudizio - Annullamento di atti presupposto della riscossione - Iscrizione a ruolo dopo sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione successivamente riformata in appello - Impugnazione della cartella esattoriale - Esito del giudizio favorevole al contribuente - Spese di lite - Presupposto per la condanna - Sussistenza - Presupposto per la condanna alle spese anche dell'Agente della riscossione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione di due avvisi di liquidazione relativi a imposte di successione, ipotecarie e catastali, l'Amministrazione iscriveva a ruolo i tributi e l'Agente della riscossione notificava la cartella, sulla base della sentenza favorevole di primo grado. La sentenza era però successivamente riformata in appello, con annullamento degli avvisi presupposti. I contribuenti impugnavano quindi la cartella e ottenevano l'annullamento della riscossione. L'Amministrazione contestava la condanna alle spese, sostenendo che la riscossione era stata legittimamente avviata in pendenza di giudizio sulla base della provvisoria efficacia della sentenza di primo grado. Anche l'Agente della riscossione contestava la propria condanna alle spese, affermando che l'accoglimento non dipendeva da vizi propri della cartella.
La decisione
L'appello dell'Amministrazione è stato rigettato ed è stata confermata la condanna alle spese. La riscossione in pendenza di giudizio è stata qualificata come esecuzione provvisoria, soggetta all'esito del giudizio principale e al principio della soccombenza: chi procede lo fa a proprio rischio e deve sopportare le conseguenze della successiva riforma della decisione favorevole. Anche l'Agente della riscossione è stato condannato alle spese, perché la lite è stata provocata dalla notifica della cartella e l'agente ha legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione, indipendentemente dal fatto che l'illegittimità derivi dagli atti presupposti imputabili all'ente creditore. Amministrazione finanziaria e Agente della riscossione sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 56 del D.P.R. n. 131/1986
Consente la riscossione del tributo in pendenza di giudizio. Tale riscossione, pur essendo formalmente fondata sul ruolo o su un atto amministrativo esecutivo, ha natura provvisoria e resta condizionata all'esito definitivo della controversia.
Art. 68 del D.P.R. n. 546/1992
Disciplina la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, confermando il carattere provvisorio della riscossione effettuata prima della definizione definitiva della lite.
Cassazione n. 809/2018
L'Agente della riscossione può essere condannato alle spese anche quando l'accoglimento del ricorso dipende da vizi del credito o degli atti presupposti imputabili all'ente impositore, poiché la controversia è stata determinata dalla notifica della cartella.
Cassazione n. 3101/2017
Il contribuente non deve sopportare la ripartizione interna delle responsabilità tra ente creditore e Agente della riscossione. Quest'ultimo, quale soggetto legittimato passivamente nelle controversie sull'azione esecutiva, risponde delle spese nei confronti del debitore vittorioso, salva l'eventuale azione di manleva verso l'ente creditore.
Massime di principio
- La riscossione avviata durante un giudizio tributario è provvisoria: l'ente che procede sulla base di una decisione favorevole non ancora definitiva assume il rischio che quella decisione venga successivamente riformata.
- Se gli atti presupposti della riscossione vengono annullati in appello, la cartella fondata su tali atti non può mantenere i propri effetti e il contribuente vittorioso non deve sostenere le spese del giudizio di impugnazione.
- Il principio della soccombenza prevale, di regola, anche quando l'Amministrazione abbia agito in conformità a una sentenza di primo grado allora favorevole; l'errore o la riforma della decisione non ricadono sul contribuente vittorioso.
- L'Agente della riscossione può essere condannato alle spese anche in assenza di un vizio proprio della cartella, perché la sua notifica ha reso necessaria l'impugnazione e l'agente è il soggetto legittimato passivamente nella controversia sulla riscossione.
- Le eventuali responsabilità interne tra ente creditore e Agente della riscossione devono essere regolate tra loro e non possono essere opposte al contribuente per negargli il rimborso delle spese.
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