Cassazione Civile, Ordinanza n. 04323/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il consorzio titolare della tutela dell'IGP 'Aceto Balsamico di Modena' aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di una società che commercializzava prodotti etichettati con il termine 'balsamico' e con la denominazione 'Asperum'. Secondo l'attore, l'uso dei termini 'Balsamico' e 'Aceto Balsamico' evocava il nome protetto dell'IGP e conteneva indicazioni false o ingannevoli, suggerendo al consumatore una identica origine, natura o qualità dei prodotti oppure l'impiego come ingrediente dell'IGP tutelata. I giudici di merito avevano però escluso sia la confusione sia l'evocazione, valorizzando la diversità delle denominazioni, la rilevanza del termine 'Asperum' e l'assenza di richiami all'origine geografica protetta. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 49 e 51 l. n. 238/2016, sostenendo che la cessazione dell'uso del termine 'aceto' non elideva l'illiceità delle condotte pregresse; 2) violazione degli artt. 13, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 e 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione e l'erroneo rilievo del pericolo di confusione come elemento costitutivo dell'evocazione; 3) violazione dell'art. 13, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 per avere la Corte territoriale richiamato impropriamente la sentenza CGUE nella causa C-432/19, riferita secondo il ricorrente alla diversa ipotesi dell'uso diretto o indiretto della denominazione registrata; 4) violazione dell'art. 13, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 e del considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009, assumendo che la Corte di appello avesse ritenuto sottratti in via generale alla disciplina dell'evocazione i termini 'aceto', 'balsamico' e 'aceto balsamico'; 5) violazione dell'art. 13, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 per avere affermato che l'evocazione è realizzabile solo tramite il richiamo completo della denominazione registrata; 6) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla violazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 e alla conseguente concorrenza sleale. Nella memoria il ricorrente ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE su varie questioni sull'evocazione mediante termini non geografici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale non aveva deciso su una domanda diversa, ma aveva effettivamente esaminato e respinto la censura relativa alla violazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012, escludendo l'evocazione sulla base della diversità dei segni e dell'assenza di richiami all'IGP. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché la corte di merito, escludendo la concorrenza sleale e l'effetto evocativo/confusorio, aveva implicitamente disatteso la censura sul Reg. (UE) n. 1169/2011, sicché non vi era omessa pronuncia censurabile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la sentenza di appello era sorretta da una seconda autonoma ratio decidendi, relativa all'assenza di profili confusori ed evocativi, rimasta intatta e sufficiente a reggere la decisione. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché le questioni proposte erano in parte riservate al giudice nazionale e in parte non rilevanti rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 2598 n. 3 c.c.
richiamato come base della domanda di concorrenza sleale confusoria/appropriativa, ma ritenuto non violato in concreto per l'assenza di confusione ed evocazione
art. 49 l. 12 dicembre 2016, n. 238
invocato dal ricorrente in relazione all'uso indebito della denominazione, senza esito favorevole
art. 51 l. 12 dicembre 2016, n. 238
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo
art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012
la tutela dell'IGP copre le evocazioni; l'evocazione non richiede necessariamente rischio di confusione tra prodotti, ma un'associazione mentale con il prodotto protetto; nel caso concreto la Corte ha escluso che l'uso dei termini contestati integrasse evocazione
art. 13, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1151/2012
distinto dall'ipotesi di evocazione; riguarda l'uso diretto o indiretto della denominazione registrata
art. 13, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 1151/2012
richiamato per delineare il sistema di protezione contro indicazioni false o ingannevoli
art. 13, par. 1, lett. d), Reg. (UE) n. 1151/2012
richiamato per completare il quadro delle condotte vietate che possono indurre in errore il consumatore
art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012
richiamato per i requisiti dell'indicazione geografica protetta
Reg. (CE) n. 583/2009
richiamato in relazione al riconoscimento dell'IGP 'Aceto Balsamico di Modena' e al relativo considerando 10; non interpretato nel senso di sottrarre in via generale i termini 'aceto' e 'balsamico' alla disciplina dell'evocazione
art. 112 c.p.c.
invocato per asserita ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità perché il giudice di merito si era pronunciato sul thema decidendum sostanziale
Reg. (UE) n. 1169/2011
richiamato come parametro della dedotta violazione in etichettatura, ma la relativa censura è stata considerata implicitamente respinta dalla motivazione sulla mancanza di evocazione/concorrenza sleale
art. 267 TFUE
richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta perché le questioni proposte erano in parte riservate al giudice nazionale e in parte non rilevanti
art. 380-bis.1 c.p.c.
base del deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- In tema di tutela delle indicazioni geografiche protette, l'evocazione di cui all'art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 richiede una valutazione complessiva del segno e del contesto concreto, volta a verificare se il consumatore medio europeo sia indotto ad associare mentalmente il prodotto contestato al prodotto tutelato.
- L'evocazione non coincide necessariamente con un rischio di confusione tra prodotti: può sussistere anche in assenza di confusione, purché il segno sfrutti indebitamente la rinomanza della denominazione protetta o richiami alla mente il prodotto protetto.
- La mera presenza di termini generici o non geografici non integra automaticamente evocazione; occorre accertare se, nel contesto d'uso, tali termini richiamino effettivamente la denominazione protetta o il prodotto tutelato.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per omessa pronuncia non può essere accolta quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente ogni singolo profilo normativo, abbia comunque risolto implicitamente la questione con una ratio incompatibile con la doglianza.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola soltanto viene validamente censurata, il ricorso non può condurre alla cassazione se l'altra ratio rimane idonea da sola a sorreggere il decisum.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione proposta riguarda accertamenti rimessi al giudice nazionale sulla base del contesto fattuale, oppure quando non è rilevante ai fini della decisione della controversia.
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