Ordinanza n. 759/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, adottata in data 21 giugno 2022 e pubblicata in data 23 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: (i) il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; (iii) la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. prot. n. P20220388186 del 9 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a SAN LORENZO SOLARE S.R.L., CF: 02462500428, P.IVA: 02462500428”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e atti applicativi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, inclusa la comunicazione GSE di inclusione degli impianti nel meccanismo di compensazione a due vie
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli ulteriori atti presupposti e applicativi, chiedendone l'annullamento previa sospensione e prospettando anche la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda cautelare è stata motivata dall'assunto che gli impianti non rientrassero nell'ambito applicativo della disciplina sugli extra-profitti e che il recupero delle somme o la compensazione con gli incentivi avrebbe compromesso il rimborso dei finanziamenti, determinando uno stato di insolvenza irreversibile. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che l'esigenza cautelare era riferita soprattutto agli atti esecutivi del GSE, rispetto ai quali dubita della propria giurisdizione, e che tali atti non erano stati formalmente impugnati: la clausola di stile relativa a ogni atto presupposto, conseguente o connesso non è stata ritenuta sufficiente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La valutazione delle questioni pregiudiziali è rimasta impregiudicata, anche in ragione del dubbio sulla giurisdizione rispetto agli atti esecutivi del GSE e della mancata loro formale impugnazione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto non dimostrato un pregiudizio grave, irreparabile e attuale. I contratti prodotti per provare la vendita sul mercato libero riguardavano, per un impianto, il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, estraneo al periodo rilevante, e, per l'altro, il periodo 1° aprile-31 dicembre 2023, in larga parte successivo alla vigenza del meccanismo, applicato dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 e poi prorogato al 30 giugno 2023. La diffida GSE concerneva anche fatture emesse in precedenza, in particolare dal 2022, ma non ancora eseguite. Le relative passività avrebbero dovuto essere considerate dalla società, secondo la diligenza qualificata degli operatori del settore, nella gestione finanziaria e contabile degli ultimi tre esercizi; nello stesso periodo la società aveva trattenuto gli importi degli extra-ricavi e percepito gli incentivi del IV Conto Energia, per entrate ritenute ragionevolmente idonee a sostenere le richieste di pagamento. Il paventato rischio di insolvenza è stato ritenuto privo di adeguato supporto probatorio e non plausibile anche per l'esiguità delle somme già compensate. Inoltre, l'eventuale restituzione delle somme sarebbe stata possibile in caso di esito favorevole nel merito, considerata la solvibilità del GSE. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 a favore di ARERA e in euro 1.000,00 a favore del GSE, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. n. 4/2022
a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
La disposizione costituisce la base del meccanismo di compensazione a due vie applicabile all'elettricità prodotta da determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili; il Collegio ha utilizzato il relativo periodo temporale per valutare l'attualità e la consistenza del pregiudizio cautelare.
art. 11 d.l. 9 agosto 2022 n. 115
Il termine di applicazione del meccanismo previsto dall'art. 15-bis è stato prorogato al 30 giugno 2023.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio deve essere grave, irreparabile e attuale; la mera prospettazione di difficoltà finanziarie o di insolvenza non è sufficiente senza un adeguato supporto probatorio e senza una dimostrazione concreta dell'irreversibilità del danno.
- La prova dell'estraneità di un impianto a una disciplina temporanea di compensazione deve riferirsi a periodi di fornitura compresi nell'arco temporale effettivamente regolato dalla disciplina; contratti relativi ad annualità precedenti o successive non dimostrano tale estraneità per il periodo controverso.
- Nella valutazione del periculum in mora occorre considerare anche la condotta finanziaria pregressa dell'operatore, le somme già trattenute, gli incentivi percepiti, l'entità delle poste richieste e la possibilità di accantonamento secondo la diligenza qualificata propria del settore.
- La possibilità di ripetere le somme eventualmente riscosse dall'amministrazione, ove questa sia solvibile, costituisce un elemento contrario alla sussistenza di un danno irreparabile.
- La clausola generica di impugnazione di ogni atto presupposto, conseguente o connesso non sostituisce la formale impugnazione degli atti esecutivi lesivi; la loro mancata impugnazione può incidere sia sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio sia sulla giurisdizione relativa a tali atti.
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