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Sentenza

Sentenza del 07/12/2017 n. 29366 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1999. Il motivo riguardava la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 289 del 2002: secondo l'Amministrazione, il contribuente non poteva beneficiare della definizione automatica prevista dal condono fiscale mediante il solo versamento della prima rata, poiché era necessaria anche la presentazione della dichiarazione integrativa o istanza di condono nei termini di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il solo pagamento delle somme dovute non perfeziona il condono previsto dalla legge n. 289 del 2002: è indispensabile anche la presentazione della formale dichiarazione integrativa. Poiché era pacifico che C.R. non avesse presentato tale dichiarazione, la cartella di pagamento è rimasta valida. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9

    Per beneficiare "delle disposizioni" ivi contenute i contribuenti "presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4" del precedente articolo 8, "chiedendo la definizione automatica".

    La definizione automatica richiede necessariamente la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dalla legge; il pagamento, anche se tempestivo, non è sufficiente da solo.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 8

    La norma, richiamata dall'articolo 9, disciplina le modalità della dichiarazione integrativa e costituisce il riferimento procedurale per perfezionare il condono fiscale.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 15

    È stato indicato dall'Agenzia delle entrate tra le disposizioni violate, nell'ambito della disciplina delle definizioni agevolate.

Massime di principio

  • Nelle procedure di definizione agevolata o condono fiscale, quando la legge richiede sia un pagamento sia la presentazione di una dichiarazione o istanza, entrambi gli adempimenti sono normalmente necessari per perfezionare il beneficio.
  • Il pagamento tempestivo di quanto dovuto non sostituisce gli adempimenti formali espressamente previsti dalla legge, soprattutto quando questi consentono all'Amministrazione di verificare la base imponibile e la correttezza degli importi versati.
  • L'assenza della dichiarazione integrativa può impedire il perfezionamento del condono e lasciare efficace l'accertamento originario, con conseguente legittimità della cartella di pagamento.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare non solo le ricevute dei versamenti, ma anche la prova dell'invio telematico o della presentazione tempestiva della dichiarazione richiesta e il rispetto delle modalità stabilite dalla normativa.

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