Cassazione Civile, Sentenza n. 16609/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 515/2020 che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente della Commissione tributaria provinciale di Pesaro. Oggetto della controversia: avviso di accertamento I.V.A. notificato in favore dell'Ufficio che aveva recuperato maggior imposta (€147.705) in relazione a cessioni a due società sammarinesi (Natura SA e Naturalia s.r.l.) ritenute "esterovestite". L'Agenzia aveva contestato che le operazioni fossero imponibili in Italia (IVA al 10%) e non esenti come cessioni extracomunitarie ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972, sostenendo che le società estere erano di fatto amministrate e operative in Italia. La ricorrente deduceva errori di diritto e vizio di motivazione da parte della CTR, nonché l'erronea estensione di disposizioni fiscali (in particolare art. 73 TUIR) al comparto IVA, e contestava l'esclusione dell'esenzione per esportazioni verso San Marino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la qualificazione di "esterovestizione" può essere provata mediante presunzioni valutate nel loro insieme secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza e che, nel caso concreto, la CTR ha correttamente accertato che le società sammarinesi erano di fatto amministrate in Italia e che i beni erano destinati al territorio italiano. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso (alcuni perché chiedevano una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità; altri per manifesta infondatezza). Ha confermato altresì l'indisponibilità della prova richiesta per beneficiare dell'esenzione IVA per le cessioni verso San Marino (mancanza della documentazione con timbro dell'ufficio tributario di San Marino). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate (liquidate in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e indicazione della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi di nullità della sentenza; usato come parametro per dedurre errori di diritto nella motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 73 TUIR
La ricorrente denunciava una estensione di tale norma al comparto IVA; la Corte ha chiarito che non vi è stata estensione della disciplina dell'art. 73 TUIR al comparto IVA, essendo la decisione basata su accertamento di frode/esterovestizione e sulla conseguente applicazione del DPR 633/1972.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamati in relazione all'onere e alla prova dei fatti dedotti; la Corte ha confermato che l'esterovestizione può essere dimostrata tramite presunzioni valutate nel loro insieme.
art. 7 legge n. 212/2000
Richiamato in censure di nullità; la Corte non ha ritenuto che ne derivassero rilevanti vizi tali da annullare la decisione di merito.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Rilevato nel primo grado (tempi di accertamento e raddoppio termini connesso alla rilevanza penale); la CTP di primo grado aveva motivato la nullità dell'avviso sulla base del venir meno del raddoppio, ma il giudizio di merito successivamente ha ritenuto fondate le ragioni dell'Ufficio.
art. 7, comma 1, lett. d) d.P.R. 633/1972
"per 'soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato' si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva"
La Corte ha applicato questa definizione per ritenere che una società con sede effettiva in Italia è stabilita nel territorio dello Stato e pertanto assoggettata ad IVA in Italia; ciò ha supportato la qualificazione delle società sammarinesi come "esterovestite".
art. 4 d.P.R. 633/1972
Richiamato per il principio che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono assoggettate ad imposizione IVA; sostiene la conseguenza fiscale dell'accertamento di localizzazione dell'attività nel territorio italiano.
art. 8 d.P.R. 633/1972
Norma che disciplina l'esenzione IVA per le cessioni extracomunitarie; la Corte ha ritenuto che la contribuyente non abbia fornito la prova richiesta (es. esemplare di fattura restituito con timbro dell'ufficio tributario di San Marino) per beneficiare dell'esenzione, e quindi l'esenzione non è applicabile.
art. 71 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel contesto delle cessioni e della disciplina IVA; usato nella disamina generale sulle operazioni contestate.
art. 1, 7-bis, 54 d.P.R. n. 633/1972
Citati nei motivi di impugnazione relativi alla qualificazione IVA delle operazioni; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi probatori per riconoscere la non imponibilità ai sensi delle norme invocate.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norme di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili perché mascheravano una rivalutazione dei fatti e perché non rientrano nei nuovi limiti del sindacato di motivazione (contraddittorietà/insufficienza) dopo le modifiche normative.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha considerato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'"esterovestizione" si prova con presunzioni basate su un complesso di indizi valutati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; non è richiesta la prova assoluta ma una valutazione globale del quadro fattuale.
- In sede di cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie: i motivi che mirano a riformulare i fatti sono generalmente inammissibili.
- Per beneficiare dell'esenzione IVA per cessioni verso la Repubblica di San Marino è necessaria la documentazione probatoria specifica (in particolare, uno degli esemplari di fattura restituito con il timbro dell'ufficio tributario di San Marino), l'indicazione del codice identificativo del cliente è meramente formale e non sostituisce tale prova.
- Se da accertamenti emerge che società formalmente estere sono di fatto amministrate e operative in Italia, le loro operazioni verso l'Italia possono essere valutate come imponibili in Italia ai fini IVA (applicazione art. 7 e art. 4 DPR 633/1972).
- Le censure che invocano violazioni di norme processuali o tributarie devono cogliere un errore di diritto manifesto: se si tratta di contrasto sulla valutazione delle prove, il giudizio di legittimità è limitato e il ricorso rischia il rigetto o l'inammissibilità.
- In caso di soccombenza in Cassazione la parte perdente è condannata alle spese e può essere tenuta anche al versamento aggiuntivo del contributo unificato nei casi previsti dall'art.13 DPR 115/2002.
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