Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14803/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio): il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione: (1) insufficiente e illogica motivazione sulla sussistenza della finalità di spaccio (quantitativo compatibile con uso personale, occultamento compatibile con riservatezza, stato del confezionamento privo di valenza probatoria); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. circa il riconoscimento della recidiva (mancata indicazione della rilevanza dei precedenti e dell'intervenuto lasso temporale); (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio motivazionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità e il comportamento processuale; (4) violazione dell'art. 85 D.P.R. 309/90 per mancata e adeguata motivazione sull'applicazione delle pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro patente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la destinazione a fini di spaccio sulla base della convergenza di indici (quantitativo di circa 948 g, confezionamento, macchina per sottovuoto, dichiarazioni dell'imputato, stato dei materiali), che il riconoscimento della recidiva era fondato (pregressa condanna per analogo reato divenuta irrevocabile e prossimità temporale dei fatti), che il diniego delle attenuanti generiche era motivato (precedenti e incredibilità delle dichiarazioni) e che l'applicazione delle pene accessorie era adeguatamente motivata rispetto alla personalità e alla specificità del precedente. Conseguentemente la condanna di merito (3 anni e 4 mesi di reclusione e euro 30.000 di multa) resta confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte conferma che la finalità di spaccio è elemento costitutivo dell'illecito e che l'onere della prova grava sulla pubblica accusa; la destinazione a spaccio può essere desunta logicamente da più indici oggettivi e soggettivi (quantità, confezionamento, strumenti per il confezionamento, ammissioni dell'imputato, stato del materiale).

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale alla condanna in primo grado (contesto della sentenza del GUP); non ha inciso sul vaglio di ammissibilità effettuato dalla Cassazione.

  • art. 192, comma 2 e art. 533 cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente come norme relativi alla prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse aderente ai richiesti parametri e non manifestamente illogica, quindi le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 99 cod. pen.

    In materia di recidiva la Corte ricorda l'obbligo di valutazione concreta della reiterazione delittuosa e che, nel caso, la vicinanza temporale e la stessa natura del reato hanno legittimato il riconoscimento della recidiva come indice di persistenza della pericolosità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Sul riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a menzionare ogni elemento favorevole ma solo quelli ritenuti decisivi; il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi o dalla rilevanza dei precedenti penali.

  • art. 85 D.P.R. 309/1990

    Le pene accessorie previste sono di natura facoltativa e richiedono motivazione specifica; nel caso la Corte d'Appello ha motivato l'esercizio del potere con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti, ritenendo le misure proporzionate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'imposizione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso, ritenendo il ricorrente responsabile nella formazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in relazione alla statuizione sull'ammenda per ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La finalità di spaccio non richiede prova diretta ma può essere desunta dalla convergenza di elementi: quantità elevata, confezionamento idoneo alla vendita (sottovuoto, bilance, involucri), stato delle confezioni e ammissioni dell'imputato sono indici rilevanti.
  • L'onere della prova della destinazione a spaccio grava sulla pubblica accusa; tuttavia il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi e la Cassazione sindaca solo per motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione concreta: precedenti per lo stesso tipo di reato e breve distanza temporale dall'esecuzione della pena o dal passaggio in giudicato rafforzano la valutazione di persistenza criminosa.
  • Le circostanze attenuanti generiche non devono essere dettagliatamente esaminate punto per punto, ma il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi; l'assenza o la scarsità di elementi positivi e precedenti significativi possono giustificare il diniego.
  • Le pene accessorie facoltative (es. divieto di espatrio, ritiro patente) richiedono specifica motivazione collegata alla personalità del condannato e alla gravità/modalità del fatto; la loro applicazione è legittima se adeguatamente fondata.
  • In Cassazione, le censure che si limitano a riproporre argomenti già valutati e confutati in sede di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili; è necessario confrontarsi direttamente e criticamente con il percorso motivazionale dei giudici di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se ricorrente ritenuto colpevole nella determinazione della inammissibilità, il pagamento di un'ammenda alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.