Cassazione Civile, Ordinanza n. 01787/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dottoressa, insieme ad altri medici specializzandi, aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato italiano nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica, domandando il pagamento della remunerazione prevista per ogni anno accademico, oltre rivalutazione e interessi, oppure il risarcimento del danno. I convenuti avevano eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse iniziato il corso prima dell'anno accademico 1983-1984 e quindi non avesse diritto ad alcun compenso. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, affermando che i medici specializzandi andavano distinti, secondo la giurisprudenza allora consolidata, in tre categorie in base alla data di inizio del corso, e che gli appellanti non avevano allegato in modo specifico la data di iscrizione né indicato con precisione la collocazione nei fascicoli dei documenti decisivi. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di norme costituzionali, del Trattato CEE, delle direttive comunitarie richiamate, del d.lgs. n. 257 del 1991, della l. n. 370 del 1999, dell'art. 112 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali più recenti, sostenendo di essersi iscritta il 16 febbraio 1982 e di aver conseguito il titolo nel 1985, con prova risultante dagli atti e da un certificato universitario prodotto in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; ha quindi invocato la sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia UE che riconosce il diritto alla remunerazione a tutti i medici che abbiano svolto attività dopo il 1° gennaio 1983, a prescindere dalla data di inizio del corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla regola sostanziale relativa alla spettanza della remunerazione, ma sull'insufficienza della specifica allegazione e documentazione della data di inizio e della durata del corso di specializzazione nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre osservato che la produzione in cassazione del certificato universitario non poteva supplire alla mancata tempestiva produzione nei gradi precedenti. È stato dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la reale ragione della decisione impugnata
art. 372 c.p.c.
la Corte esclude che in cassazione possa utilmente prodursi un documento che avrebbe potuto e dovuto essere depositato tempestivamente nei gradi di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
richiamati nel motivo di ricorso come parametri violati
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati nel motivo di ricorso come fonti eurounitarie invocate
direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE, n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE
richiamate come disciplina del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato nel motivo di ricorso come norma interna di recepimento
art. 11 l. n. 370 del 1999
richiamato nel motivo di ricorso come norma interna rilevante
art. 112 c.p.c.
invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ravvisato violazione decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una questione giuridica che non incide sulla reale base della decisione.
- La produzione documentale in cassazione ex art. 372 c.p.c. non può essere utilizzata per sanare la mancata tempestiva allegazione o produzione di documenti che erano già disponibili e rilevanti nei gradi di merito.
- Quando la decisione di merito è fondata sull'insufficienza della prova circa un fatto costitutivo, la sopravvenuta evoluzione della giurisprudenza sul diritto sostanziale non basta a superare l'inammissibilità del ricorso se non viene prima censurata efficacemente la carenza probatoria posta a base della sentenza impugnata.
- In presenza di una pluralità di soggetti che agiscono per il medesimo titolo, la specificità delle allegazioni e l'esatta individuazione dei documenti rilevanti restano oneri processuali necessari per consentire al giudice di appello il controllo puntuale della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01676/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01678/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01679/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01680/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01681/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01683/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →