Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. II civ., n. 1133 del 29 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202500954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune al pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza civile passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

La controversia

Il Ministero ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sezione civile, n. 1133 del 29 febbraio 2024, ritualmente notificata ai fini esecutivi l'11 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva rigettato l'azione del Comune contro la riduzione del finanziamento ministeriale relativo a lavori di efficientamento energetico e aveva condannato il Comune al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Persistendo il mancato pagamento, il Ministero ha chiesto l'esecuzione della pronuncia, quantificando il dovuto in euro 6.050,15, oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune, intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi e che il Comune non aveva adempiuto al pagamento delle spese processuali. Ha quindi ordinato al Comune di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante il pagamento di euro 6.050,15, oltre agli interessi legali decorrenti dalla notificazione ai fini esecutivi della sentenza civile fino all'effettivo soddisfo. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario anche esterno al proprio ufficio, fissando in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte il termine per l'esecuzione commissariale. Le spettanze del commissario sono state liquidate in euro 500,00 oltre spese vive, a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della pronuncia e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata ai fini esecutivi, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire la pronuncia entro un termine stabilito e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione.
  • Le spese di lite liquidate in una sentenza civile passata in giudicato possono essere fatte valere mediante azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata al pagamento, una volta decorso il termine dilatorio per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.