Cassazione Penale, Sentenza n. 23467/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare contro l'ordinanza che aveva revocato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di otto immobili intestati alle stesse. Sostengono che, pur essendo intervenuta una confisca di prevenzione nel procedimento di prevenzione, ciò non avrebbe dovuto escludere la loro qualità di aventi diritto alla restituzione in sede di riesame, perché la convivenza di due distinte misure patrimoniali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale e confisca di prevenzione) non impedirebbe ai formali proprietari di opporsi alla revoca del sequestro per ottenere la restituzione
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Ha ritenuto che le ricorrenti non potevano vantare un diritto concreto alla restituzione dei beni, poiché gli immobili erano già stati definitivamente sottratti al loro patrimonio con la confisca di prevenzione divenuta irrevocabile il 23/06/2022. La Corte ha richiamato il principio di autonomia dell'azione di prevenzione (art. 29 d.lgs. 159/2011) e la natura acquisitiva della confisca di prevenzione (art. 24 e art. 45 d.lgs. 159/2011): una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e i precedenti titolari perdono ogni diritto reale. Ha altresì confermato la correttezza della revoca del sequestro preventivo, essendo venuta meno la sua funzione anticipatoria per l'acquisizione dei medesimi beni da parte dell'Agenzia nazionale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 29, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce l'autonomia dell'azione di prevenzione patrimoniale rispetto all'azione penale; la confisca di prevenzione è un procedimento autonomo che può trasferire definitivamente i beni al patrimonio dello Stato
art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011
Attribuisce alla confisca di prevenzione efficacia spossessoria definitiva nei confronti del precedente titolare e di chi ne aveva la materiale disponibilità, configurandosi come acquisto a titolo originario
art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede la possibilità, in presenza dei requisiti di legge, di una richiesta di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione; solo tale procedura può eventualmente rimettere in discussione il trasferimento dei diritti dominicali
art. 30, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Evita duplicazioni esecutive disponendo che il giudice penale che successivamente disponga la confisca deve dichiarare l'ablazione già eseguita in sede di prevenzione
art. 45, d.lgs. n. 159 del 2011
Conferma che, dopo l'irrevocabilità, i beni acquistati dallo Stato sono liberi da oneri e pesi, consolidando la natura acquisitiva della confisca di prevenzione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La qualità formale di proprietario non basta, da sola, a fondare l'interesse concreto all'impugnazione di un provvedimento cautelare se il bene è già stato definitivamente sottratto al patrimonio del ricorrente da una confisca irrevocabile.
- La confisca di prevenzione, una volta divenuta irrevocabile e trasferito il bene allo Stato o all'Agenzia competente, esclude il diritto alla restituzione in sede di riesame del sequestro preventivo; l'unica via per far venire meno tale trasferimento è una richiesta di revocazione della confisca definitiva ai sensi di legge.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale svolge funzione anticipatoria rispetto alla confisca di prevenzione; se la confisca di prevenzione è già stata eseguita irreversibilmente, il sequestro perde la sua funzione e può essere revocato legittimamente.
- Per opporsi efficacemente a misure patrimoniali occorre agire tempestivamente nel processo di prevenzione o utilizzare gli strumenti specifici previsti (es. richiesta di revocazione della confisca definitva), non limitandosi esclusivamente a impugnazioni di provvedimenti cautelari quando i beni sono già trasferiti.
- In situazioni analoghe: verificare sempre lo stato processuale della confisca (eventuale irrevocabilità), valutare la possibilità e i presupposti per una revocazione della confisca definitiva, e dimostrare un interesse attuale e concreto alla restituzione prima di proporre appelli cautelari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →