Sentenza n. 234/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto emesso dalla Questura di Napoli, Commissariato di Pubblica Sicurezza “Afragola” – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale” in data 1° giugno 2022 e notificato in data 7 giugno 2022, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia numero -OMISSIS-rilasciata al ricorrente in data 17.9.2016; b) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, correlati e/o comunque connessi, comunque lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica Sicurezza “Afragola” con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La revoca era stata adottata dopo l’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa, nell’ambito di un procedimento nel quale risultava gravemente indiziato dei reati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in concorso e di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente sosteneva che i fatti riguardassero esclusivamente la sua attività imprenditoriale e non fossero indicativi di pericolosità sociale; rilevava inoltre di non essere più amministratore della società coinvolta, di non avere riportato condanne penali definitive e lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito il contraddittorio e una compiuta valutazione della sua effettiva pericolosità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina delle autorizzazioni di polizia, risultante dagli artt. 11 e 43 TULPS, sia finalizzata a evitare il rilascio o il mantenimento del porto d’armi in favore di soggetti che, per condotte pregresse, non offrano sufficiente affidabilità circa il corretto uso dell’arma e possano rappresentare un pericolo per l’incolumità o l’ordine pubblico. La revoca è legittima quando vengano meno, anche solo parzialmente, i presupposti dell’autorizzazione. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale e prognostica; è sufficiente il riferimento a fatti idonei a suscitare dubbi, anche meramente indiziari, sull’affidabilità del titolare, potendo rilevare anche condotte prive di autonoma rilevanza penale. Nel caso concreto, il provvedimento aveva adeguatamente valorizzato sia la misura cautelare sia la gravità degli indizi relativi ai reati contestati, risultando congruamente istruito e motivato. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché il ricorrente non avrebbe potuto fornire elementi idonei a determinare un diverso esito e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La disciplina delle autorizzazioni di polizia consente di negare o revocare il titolo quando il comportamento dell’interessato faccia dubitare della sua affidabilità e del corretto uso dell’arma.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Concorre a fondare il giudizio di affidabilità richiesto per il porto d’armi e la possibilità di revoca del titolo quando vengano meno le relative condizioni.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità quando ricorrono le condizioni dell’art. 21-octies e sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il vizio procedimentale dell’omessa comunicazione di avvio è inidoneo a comportare l’annullamento quando il privato non avrebbe potuto apportare elementi utili a modificare l’esito e il provvedimento vincolato nel risultato non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
art. 81 c.p.
La disposizione è richiamata nel quadro degli addebiti penali posti dall’amministrazione a fondamento del giudizio di affidabilità.
art. 648-ter c.p.
La contestazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è valorizzata come elemento indiziario negativo ai fini della valutazione dell’affidabilità.
art. 416-bis c.p.
La contestazione di associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce elemento idoneo a fondare dubbi sull’affidabilità del titolare del porto d’armi.
Massime di principio
- La revoca di un’autorizzazione di polizia al porto d’armi è legittima quando sopravvengano elementi, anche soltanto indiziari e privi di condanna penale definitiva, idonei a porre in dubbio l’affidabilità del titolare circa il corretto e non abusivo uso dell’arma.
- Il giudizio di affidabilità richiesto per il porto d’armi ha natura prognostica e preventiva: l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare condotte o circostanze anche prive di autonoma rilevanza penale, purché sintomatiche di un possibile pericolo per l’incolumità o l’ordine pubblico.
- In materia di revoca del porto d’armi, la motivazione può ritenersi sufficiente mediante il richiamo a fatti concreti e specifici idonei a evidenziare un rischio di inaffidabilità; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell’assenza di irrazionalità o arbitrarietà nella valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento della revoca quando, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, sia dimostrato che l’interessato non avrebbe potuto fornire elementi utili a modificare l’esito e che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
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