Cassazione Civile, Ordinanza n. 34242/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito professionale derivante dall’assistenza prestata in una transazione tra la società poi fallita e un’altra società, sostenendo che il compenso fosse composto da una quota fissa di euro 10.000 e da una quota variabile pari al 3% del valore degli immobili oggetto della transazione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che dal contratto di mandato emergesse solo il compenso fisso, che la pretesa quota variabile non fosse stata pattuita in modo opponibile alla curatela, che la documentazione non avesse data certa e che non vi fosse prova sufficiente delle attività svolte e del relativo importo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: violazione degli artt. 2697 c.c., 98 e 99 l. fall., 115, 116 e 112 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; vizio processuale per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea esclusione della pattuizione della quota variabile; mancato riconoscimento dell’efficacia probatoria della scrittura prodotta e della data certa; erronea applicazione dell’art. 2704 c.c. e delle regole sull’opponibilità ai terzi della documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, centrata sull’assenza di opponibilità alla procedura della pretesa pattuizione aggiuntiva e della documentazione priva di data certa, oltre che sull’inverosimiglianza dell’accordo prospettato; ha inoltre osservato che le doglianze miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché non era chiarito se e dove la questione della precedente produzione documentale fosse stata dedotta nel giudizio di opposizione, con conseguente novità della censura in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento intimato; disposto inoltre l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
richiamato come base normativa dell’opposizione allo stato passivo
art. 99 l. fall.
richiamato come base normativa dell’opposizione allo stato passivo
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova
art. 112 c.p.c.
richiamato per censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non coerente con la ratio
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di non contestazione e valutazione della prova; censura ritenuta infondata anche perché la curatela era contumace
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali
art. 2704 c.c.
la Corte ribadisce che l’opponibilità ai terzi della data della scrittura può essere rilevata anche d’ufficio e che la mancanza di data certa rende non opponibile la documentazione alla procedura fallimentare
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile se le censure non attaccano la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, ma si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove.
- La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito o di rivalutazione della documentazione già scrutinata dai giudici di merito.
- La mancanza di data certa della scrittura rende il documento non opponibile alla procedura concorsuale; tale questione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
- Chi intende far valere in cassazione una questione deve indicare in modo specifico se, quando e come essa sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
- L’interpretazione del contenuto negoziale del contratto e la valutazione della sua plausibilità economica rientrano nel sindacato del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione salvo specifici vizi di legittimità.
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