Ordinanza n. 3078/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza di sgombero 5.3.2026 della dirigente dell’Agenzia intimante il rilascio urgente entro 120 giorni dell'immobile sito in Trieste alla via -OMISSIS- n. 12 al proprietario ing. -OMISSIS- iscritto nel Libro Fondiario erroneamente qualificato occupatore abusivo sine titulo (notificata in data 6.3.2026);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero recante l'ordine di rilascio urgente entro 120 giorni di un immobile sito in Trieste, con qualificazione del proprietario come occupatore abusivo sine titulo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario dell'immobile ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza di sgombero adottata il 5 marzo 2026 da una dirigente dell'Agenzia e notificata il 6 marzo 2026. Il provvedimento gli intimava il rilascio urgente dell'immobile entro 120 giorni e lo qualificava erroneamente, secondo il ricorrente, come occupatore abusivo sine titulo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. In sede cautelare ha disposto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'acquisizione di una dettagliata relazione dell'amministrazione sulla vicenda, anche alla luce delle argomentazioni del ricorso. Considerata l'opportunità di mantenere ferma la situazione nelle more dell'approfondimento istruttorio, ha accolto interinalmente la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di sgombero. Ha ordinato all'amministrazione di porre in essere gli adempimenti indicati in motivazione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, riservando ogni ulteriore provvedimento, comprese le spese della fase.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento della sospensione interinale dell'efficacia dell'ordinanza impugnata e del rinvio per il prosieguo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, la controversia presenta profili fattuali che richiedono un approfondimento da parte dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare la produzione di una relazione dettagliata e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
- In presenza di esigenze cautelari interinali, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto impugnato nelle more dell'acquisizione degli elementi istruttori necessari e della compiuta valutazione della domanda cautelare.
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