Cassazione Penale, Sentenza n. 16208/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame denunciando la mancata motivazione sulla concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p.), sostenendo che il giudice si era limitato a considerazioni generiche sulla gravità del reato e non aveva valutato elementi sopravvenuti idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità (difetto di specificità rispetto alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata). Nel rigettare il ricorso la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto insussistenti elementi nuovi idonei a rivedere la misura cautelare, valorizzando il materiale probatorio emerso dalla perquisizione (4,8 kg di hashish, 7 g di cocaina, 2,30 g di marijuana, denaro, bilancini, telefoni, strumenti per coltivazione, tre pistole trasformate e 129 proiettili), nonché riscontri documentali del 2023 che indicavano la reiterazione dell'attività illecita e i collegamenti con contesti criminali. La Corte ha anche sottolineato la rilevanza della condotta processuale del Corso (avvalersi della facoltà di non rispondere, dichiarazioni difensive ritenute inverosimili) e il principio secondo cui il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non bastano a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 292 relativa alla motivazione non trovi applicazione ai provvedimenti incidenti sullo status cautelare diversi dall'ordinanza genetica, per cui la doglianza di motivazione apparente, così formulata, non era fondata
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che richiede concretezza e attualità del pericolo di reiterazione per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato tali requisiti alla luce degli elementi probatori e dell'assenza di fatti nuovi che attenuassero le esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione il motivo deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: la genericità o la mancata specificazione espongono all'inammissibilità per difetto di specificità
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione occorre fornire elementi nuovi, concreti e attuali che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non sono sufficienti
- Quantitativi significativi di stupefacente, armi prive di matricola e altri indici organizzativi (bilancini, contabilità, telefoni, riscontri fotografici) sono elementi fortemente indicativi della pericolosità e giustificano il mantenimento di misure restrittive se non adeguatamente contrastati
- La valutazione della personalità e della pericolosità può essere influenzata anche dalla condotta processuale dell'indagato (uso della facoltà di non rispondere, dichiarazioni difensive implausibili)
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare l'ammissibilità formale e costruire un motivo specifico che affronti punto per punto le ragioni del provvedimento impugnato per evitare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →