Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio e nota soprassessoria dell’U.S.R. Marche del 2 ottobre 2025, con cui la segnalazione di danni e la richiesta di sopralluogo per la redazione della scheda Aedes sono state archiviate in attesa di nuove disposizioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria di un immobile in Contrada Parruccia, nel Comune di Tolentino, asseritamente danneggiato dal sisma del 9 novembre 2022, ha chiesto il 1° ottobre 2025 al Comune, all’U.S.R. Marche e alla Struttura commissariale un sopralluogo propedeutico alla redazione della scheda Aedes e alla possibile presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata, allegando una perizia asseverata. L’U.S.R. ha comunicato il 2 ottobre 2025 che le segnalazioni successive al maggio 2023 sarebbero state archiviate in attesa di nuove disposizioni del Commissario; il successivo sollecito del 29 dicembre 2025 è rimasto senza riscontro. La ricorrente ha dedotto la violazione del dovere di avviare e concludere il procedimento e degli artt. 2 e 2-bis della l. 241/1990, nonché dei principi di imparzialità e parità di trattamento richiamati dal Testo unico della ricostruzione privata e dagli artt. 3 e 97 Cost.; ha sostenuto che la nuova disciplina consentiva anche ai proprietari di immobili in Comuni fuori dal Cratere di attivare il procedimento e che l’attesa sine die, non prevista dalla legge, impediva sia il sopralluogo sia l’avvio dei lavori. Ha precisato di non chiedere in questo giudizio il riconoscimento del contributo, ma l’attivazione della fase istruttoria preliminare. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, richiamando la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative alla spettanza dei contributi; è stata inoltre eccepita l’inammissibilità per mancata impugnazione tempestiva della nota del 2 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: il giudizio non riguarda la spettanza del contributo, ma l’interesse pretensivo all’esercizio del potere amministrativo e allo svolgimento di un procedimento propedeutico; inoltre, la tutela richiesta non coincide con quella ottenibile davanti al giudice ordinario nelle controversie sul contributo. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della nota del 2 ottobre 2025, qualificata come atto soprassessorio, poiché non contiene un rigetto definitivo e il privato può alternativamente impugnarla oppure agire contro il silenzio per ottenere l’avvio e la conclusione del procedimento. Nel merito, ha accolto il ricorso: dopo l’introduzione del comma 678-bis nell’art. 1 della l. 207/2024, la richiesta di sopralluogo non poteva essere congelata in attesa di ulteriori disposizioni commissariali, non essendo la norma primaria subordinata a tale condizione. L’U.S.R. deve evadere la richiesta e svolgere il sopralluogo, ma la calendarizzazione deve rispettare le modalità organizzative già in essere e non penalizzare chi aveva presentato segnalazioni precedenti. Il TAR non ha quindi nominato, per il momento, un commissario ad acta. Ha escluso che le difese regionali sullo stato dell’immobile potessero integrare postumamente la motivazione della nota, che non rigettava espressamente l’istanza. Spese compensate per la novità della disciplina.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Nella specie, tuttavia, l’eccezione è infondata, atteso che: - in primo luogo, la sig.ra Giorgi non ha chiesto la concessione del contributo, bensì l’attivazione di un procedimento amministrativo (quello cioè finalizzato alla redazione della scheda Aedes del fabbricato per cui è causa) dal cui esito potrebbe in futuro scaturire la richiesta del contributo.

    L’azione contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile davanti al giudice amministrativo quando la controversia riguarda l’omesso esercizio di un potere amministrativo in un procedimento propedeutico, distinto dalla successiva controversia sulla spettanza del contributo.

  • art. 1, comma 678-bis, l. 207/2024

    La norma primaria, infatti, non pone alcuna limitazione in tal senso, fermo restando, ovviamente, che le concrete modalità e le tempistiche dei sopralluoghi sono necessariamente condizionate dalle risorse umane e materiali a disposizione dell’U.S.R. competente per territorio (nella specie quello delle Marche).

    La disciplina estende la possibilità di accedere alla procedura di ricostruzione anche agli immobili danneggiati situati in Comuni diversi da quelli del Cratere e non consente di sospendere o congelare le istanze in attesa di ulteriori disposizioni attuative; le modalità e i tempi dei sopralluoghi possono tuttavia dipendere dalle risorse disponibili.

  • artt. 2 e 2-bis l. 241/1990

    In base al quale il privato, a fronte dell’adozione di un atto soprassessorio da parte della P.A., può agire o impugnando l’atto oppure proponendo il ricorso avverso il silenzio, visto che il risultato pratico è lo stesso.

    La nota soprassessoria non impedisce il ricorso contro il silenzio: il privato può impugnarla oppure promuovere l’azione avverso il silenzio, poiché entrambe le vie mirano a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • La controversia sull’omesso svolgimento di un procedimento amministrativo propedeutico alla futura richiesta di un contributo attiene all’interesse pretensivo del privato all’esercizio del potere e resta distinta dalla controversia sulla spettanza del contributo; il giudice amministrativo può conoscere dell’azione avverso il silenzio relativa al procedimento preliminare.
  • Quando l’amministrazione adotta un atto soprassessorio che rinvia l’esame dell’istanza senza rigettarla definitivamente, il privato può scegliere se impugnare l’atto oppure proporre l’azione avverso il silenzio per ottenere l’avvio e la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
  • Se una norma primaria consente di attivare un procedimento amministrativo e non subordina tale facoltà all’adozione di ulteriori disposizioni attuative, l’amministrazione non può congelare le istanze in attesa di tali disposizioni; i tempi e le modalità operative possono comunque essere organizzati in relazione alle risorse disponibili e nel rispetto della parità di trattamento tra gli interessati.
  • Le difese dell’amministrazione non possono integrare postumamente la motivazione di una nota che non contiene un rigetto espresso dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.