Sentenza del 04/12/2017 n. 5042 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Prestazioni di esecuzione della clausola di delega - Contratto di coassicurazione -accessorietà al sottostante contratto di assicurazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA dei compensi relativi alle prestazioni svolte da una società coassicuratrice in esecuzione della cosiddetta clausola di delega prevista dal contratto di coassicurazione. L'Amministrazione riteneva che tali prestazioni dovessero essere assoggettate a IVA e che il contribuente avrebbe dovuto regolarizzare le fatture ricevute. Il contribuente sosteneva invece che le prestazioni fossero accessorie e oggettivamente inscindibili rispetto alle operazioni assicurative principali e, pertanto, esenti da IVA.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. In base alla giurisprudenza eurounionale e alla più recente giurisprudenza di legittimità, le prestazioni rese in esecuzione della clausola di delega sono accessorie al contratto di assicurazione sottostante e seguono il medesimo regime IVA. I relativi compensi sono quindi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, non era dovuta la regolarizzazione delle fatture ricevute in esenzione e non poteva essere applicata la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2), d.P.R. 633/1972
"operazioni di assicurazione"
L'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione si estende alle prestazioni rese in esecuzione della clausola di delega quando queste risultano accessorie e oggettivamente inscindibili rispetto al contratto assicurativo principale.
Art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997
La sanzione per la mancata regolarizzazione delle fatture non è applicabile quando il contribuente abbia ricevuto fatture correttamente emesse in regime di esenzione IVA.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, le prestazioni formalmente autonome possono seguire il regime IVA dell'operazione principale se sono funzionalmente necessarie, accessorie e oggettivamente inscindibili da essa.
- La clausola di delega contenuta in un contratto di coassicurazione può ricondurre le attività amministrative o gestionali svolte dalla coassicuratrice nell'ambito delle operazioni assicurative esenti da IVA.
- Per stabilire il regime IVA non è decisiva la sola qualificazione formale del servizio o il soggetto che emette la fattura, ma occorre valutarne la funzione economica concreta e il collegamento con il contratto assicurativo.
- La sanzione per mancata regolarizzazione delle fatture presuppone che l'IVA sia effettivamente dovuta; se l'esenzione è corretta, il contribuente non è tenuto a integrare la fattura né può essere sanzionato per non averlo fatto.
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