Sentenza del 28/04/2016 n. 2425 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Causa di lavoro - Mutamento del rito - Contributo dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che il contributo unificato è dovuto anche quando il processo venga trasferito dal giudice del lavoro al giudice ordinario dello stesso tribunale mediante ordinanza e indipendentemente dalla successiva riassunzione del giudizio. Il mutamento del rito non elimina quindi l’obbligo tributario già sorto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo di versare il contributo unificato quando una causa, inizialmente introdotta davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, viene rimessa con ordinanza al giudice ordinario dello stesso tribunale per mutamento del rito. Il contestante sosteneva, in sostanza, che il contributo non fosse dovuto, o non fosse esigibile, in assenza di riassunzione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 427, comma 1, prima parte, codice di procedura civile
Quando il giudice dichiara la propria incompetenza per materia o per valore, rimette la causa al giudice competente, fissando un termine per la riassunzione.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il trasferimento della causa al giudice ordinario, disposto nell’ambito del medesimo tribunale, non fa venir meno l’obbligo di pagamento del contributo unificato e non lo subordina alla concreta riassunzione del giudizio.
Massime di principio
- Il mutamento del rito o la rimessione della causa a un diverso giudice dello stesso tribunale non comportano, di regola, l’esenzione dal contributo unificato.
- L’obbligo di pagamento può sorgere con l’instaurazione del processo e restare dovuto anche se il giudizio non viene successivamente riassunto.
- La mancata riassunzione non equivale automaticamente a rinuncia alla pretesa tributaria relativa al contributo già dovuto.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l’esito processuale della causa e l’obbligo fiscale collegato all’iscrizione a ruolo o all’instaurazione del giudizio.
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