Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi e sanzioni, relativi a un periodo di circa due anni, ritenendo che alcuni rapporti formalmente qualificati dalla titolare dell'impresa come collaborazioni occasionali fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato, sulla base di un accertamento ispettivo della direzione territoriale del lavoro. La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito, deducendo: (1) violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., sostenendo che l'onere di provare la subordinazione gravasse sull'ente e che mancasse il vincolo di eterodirezione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale considerato la flessibilità del servizio e la libertà dei collaboratori di accettare o rifiutare le prestazioni; (3) violazione degli artt. 115, 416, 421 e 437 c.p.c., per asserita mancata contestazione specifica da parte dell'INPS dei documenti contrattuali e fiscali prodotti; (4) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparente di motivazione, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 111 Cost. e 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi processuali, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva correttamente individuato e applicato gli indici della subordinazione, valorizzando la determinazione datoriale dell'oggetto e del tempo della prestazione, il controllo sulle assenze e sulle sostituzioni, nonché la misura e cadenza della retribuzione. È stato anche escluso il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c., poiché tale vizio ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, e non quando contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio. Analogamente, è stata esclusa la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in mancanza di uso di prove non dedotte o di disapplicazione delle regole sulle prove legali. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, congrua e non apparente. Non è stata disposta liquidazione delle spese, per mancata attività difensiva dell'INPS, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione è identificata attraverso il vincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e può essere desunta da indici concreti come la determinazione di oggetto e tempo della prestazione, il controllo sulle assenze e sulle sostituzioni, e la scansione della retribuzione.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura investe l'erronea valutazione dell'esito della prova o del materiale istruttorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alla critica sull'accertamento della subordinazione, senza una specifica ratio autonoma rispetto al tema della valutazione delle prove indiziarie.
art. 416 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di contestazione e onere processuale, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una violazione idonea a fondare cassazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, oppure tratta come prove legali elementi che tali non sono; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Non è denunciabile in sede di legittimità per la mera insoddisfazione rispetto al prudente apprezzamento del giudice di merito sulle prove.
art. 421 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un concreto vizio processuale.
art. 437 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un concreto vizio processuale.
art. 112 c.p.c.
La doglianza è stata ricondotta, in sostanza, a un vizio di motivazione, ma la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede mancanza assoluta, motivazione apparente o radicale incomprensibilità, non semplici insufficienze argomentative.
art. 132 c.p.c.
La motivazione può dar luogo a nullità solo se totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria/incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del fatto o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non all'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Con il rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto, la subordinazione si accerta in base a indici concreti dell'eterodirezione e dell'inserimento nell'organizzazione datoriale; la mera etichetta formale attribuita dalle parti al rapporto non è decisiva.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza investe invece la valutazione delle prove, il vizio non è quello della ripartizione dell'onere della prova ma, al più, quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio svolto dal giudice di merito; essa sussiste solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti, su prove acquisite fuori dai limiti di legge o sull'attribuzione di valore probatorio legale a elementi che ne sono privi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l'omessa confutazione di ogni singolo elemento di prova: il fatto storico deve essere stato del tutto trascurato e deve avere carattere decisivo, cioè idoneo a mutare l'esito della controversia.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
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