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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento imposte - Attività istruttoria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2004, maggiori ricavi per euro 25.861,00 mediante l'applicazione di percentuali medie di ricarico e aveva recuperato a tassazione euro 160.000,00 per costi di consulenza ritenuti non inerenti, determinando un maggior reddito d'impresa di euro 185.861,00, oltre a maggiori imposte dirette, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Gli avvisi diretti alla società erano stati notificati dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta il 20 febbraio 2007. I ricorrenti ne contestavano quindi l'inesistenza o nullità, oltre al difetto di motivazione e, in subordine, la fondatezza dell'accertamento induttivo e dell'indeducibilità dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i giudizi e ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando le sentenze di primo grado. È stato ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese producesse l'estinzione anche delle società di persone e che, pertanto, gli avvisi notificati alla società dopo la cancellazione fossero illegittimi. Di conseguenza sono stati ritenuti illegittimi anche gli accertamenti emessi nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. La Commissione non ha esaminato nel merito i maggiori ricavi e i costi di consulenza, perché la questione preliminare era assorbente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    L'estinzione della società, di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese

    La sentenza richiama la disciplina dell'estinzione delle società a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese. Per gli atti notificati prima dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, la cancellazione produceva l'estinzione della società anche se si trattava di una società di persone.

  • Art. 5, comma 1, del TUIR n. 917/1986

    La norma disciplina l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone. Tuttavia, gli accertamenti dei redditi di partecipazione dei soci sono stati annullati perché fondati su avvisi emessi illegittimamente nei confronti della società estinta.

  • Art. 109 del TUIR

    La norma è stata richiamata dall'Ufficio per negare la deducibilità dei costi di consulenza ritenuti non inerenti. La questione non è stata esaminata nel merito, essendo stato accolto il motivo preliminare relativo all'estinzione della società.

  • Art. 28, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 175/2014

    L'estinzione della società, di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese

    La disposizione ha introdotto una deroga, differendo di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai fini della salvaguardia dei crediti erariali. La Commissione ha ritenuto che tale disciplina non fosse retroattiva e non potesse sanare gli avvisi notificati prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    La legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo

    Il principio di irretroattività impedisce di applicare la nuova disciplina sulle società cancellate a notifiche effettuate prima dell'entrata in vigore della norma.

  • Sentenze della Corte di Cassazione n. 4060/2010, n. 4061/2010 e n. 4062/2010

    La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società e tale principio si applica non solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 6743 del 2 aprile 2015

    La nuova disciplina introdotta dal Decreto Semplificazioni, che differisce gli effetti dell'estinzione, non può essere applicata retroattivamente agli atti notificati prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento viene intestato e notificato a una società già cancellata dal Registro delle Imprese, occorre verificare la disciplina vigente alla data della notifica: secondo il principio applicato in questa sentenza, l'atto è illegittimo perché diretto a un soggetto ormai estinto.
  • La cancellazione produce effetti estintivi anche per le società di persone, non soltanto per le società di capitali.
  • L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a notificare alla società estinta lo stesso avviso destinato alla società; deve individuare correttamente i soggetti eventualmente responsabili e motivare specificamente il titolo della loro responsabilità.
  • Gli accertamenti emessi nei confronti dei soci per redditi di partecipazione possono essere travolti se dipendono da un accertamento societario nullo o illegittimo, soprattutto quando il reddito della società costituisce il presupposto dell'imposizione sui soci.
  • Una norma successiva che differisca gli effetti dell'estinzione della società non può normalmente sanare retroattivamente atti già notificati quando la società era considerata estinta secondo la disciplina precedente.
  • Se il giudice accoglie una censura preliminare relativa all'inesistenza o nullità dell'atto, le contestazioni sul merito dell'accertamento, come ricavi presunti o costi indeducibili, possono rimanere assorbite e non essere esaminate.

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