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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27393/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo nei confronti dell'imputato per una rapina aggravata ai danni di un ufficio postale e per il porto ingiustificato di un taglierino fuori dalla propria abitazione. In cassazione la difesa ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale celebrato l'udienza d'appello nonostante il preteso legittimo impedimento dell'imputato, dovuto a gravi motivi di salute documentati; 2) violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza dibattimentale del 5 aprile 2023, per concomitante impegno professionale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che l'individuazione fotografica delle vittime in fase investigativa non avrebbe rispettato i requisiti della ricognizione formale e che, espunta tale acquisizione, l'impianto accusatorio sarebbe privo di elementi significativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto superato dal fatto che, al momento della notifica del decreto di citazione per l'appello, l'imputato aveva dichiarato di non voler presenziare alle udienze; inoltre, il ricorso non indicava con precisione le condizioni di salute tali da integrare una assoluta impossibilità a comparire. Il secondo motivo è stato respinto perché l'istanza di rinvio del difensore non indicava la priorità dell'altro procedimento rispetto a quello fissato davanti al Tribunale, sicché il diniego di rinvio è stato considerato corretto. Il terzo motivo è stato dichiarato generico e manifestamente infondato: l'individuazione fotografica è stata qualificata come prova atipica, utilizzabile insieme ad altri elementi, e nel caso concreto la condanna era sorretta anche da ulteriori riscontri indiziari, tra cui l'autovettura utilizzata per la fuga, l'abbigliamento e le scarpe coincidenti con quelli dell'autore di altra rapina compiuta pochi giorni dopo, e la compatibilità delle fattezze fisiche con quelle del rapinatore ripreso dalle telecamere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    La norma richiamata dalla difesa sulla ricognizione formale non è stata ritenuta applicabile all'individuazione fotografica, che la Corte qualifica invece come prova atipica e non come ricognizione formale.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo nel finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'indicazione di un legittimo impedimento a comparire richiede una allegazione precisa e specifica delle condizioni che rendono assolutamente impossibile la presenza all'udienza; una mera deduzione di patologia cronica o stabilizzata, non puntualmente descritta, non basta.
  • Se la parte chiede il rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, deve indicare anche la priorità dell'altro procedimento rispetto a quello fissato; in difetto, il rigetto dell'istanza è legittimo.
  • L'individuazione fotografica compiuta nella fase delle indagini non va confusa con la ricognizione formale disciplinata dal codice di rito: essa è una prova atipica, assimilabile a una manifestazione dichiarativa, utilizzabile dal giudice unitamente agli altri elementi di prova.
  • Una censura sulla tenuta dell'accertamento di responsabilità è inammissibile o infondata quando trascura i plurimi riscontri valorizzati dalla sentenza impugnata e si limita a contestare isolatamente uno solo degli elementi probatori.
  • La motivazione di condanna su base indiziaria è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica; quando gli indizi siano plurimi, convergenti e coerenti, la doglianza che li ignora integralmente è generica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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