Cassazione Civile, Ordinanza n. 07453/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una farmacia per il pagamento di prestazioni farmaceutiche rese in regime di convenzionamento con il servizio sanitario. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto, chiedendo che, in caso di debenza del capitale, fossero riconosciuti solo gli interessi legali e non gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'azienda sanitaria al pagamento del capitale con interessi al tasso legale dalla mora, ritenendo il rapporto non riconducibile a una transazione commerciale soggetta al d.lgs. n. 231/2002. La farmacia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112, 342, 343 e 345 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 pur in assenza di una specifica eccezione dell'ASL sulla non qualificabilità del rapporto come transazione commerciale; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto meramente reiterativo e non confrontato con la sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. per errata interpretazione dell'atto di appello, che secondo la ricorrente sarebbe stato rivolto contro una sentenza diversa; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione, per mancata indicazione delle ragioni dell'ammissibilità dell'appello; 5) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per illegittima condanna della farmacia al rimborso di metà delle spese di appello, nonostante la sostanziale conferma del credito capitale in suo favore. La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo che la questione dell'applicabilità degli interessi moratori fosse implicitamente compresa nel thema decidendum e che l'appello fosse specifico e intellegibile, ma ha accolto il quinto motivo: ha affermato che, in caso di accoglimento solo parziale di una domanda articolata in un unico capo, la parte vittoriosa non può essere condannata a rifondere, neppure parzialmente, le spese alla controparte; la soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite e può giustificare solo compensazione totale o parziale. Ne è seguita la cassazione della sentenza limitatamente alle spese e la decisione nel merito con compensazione per metà delle spese dei gradi di appello e di legittimità e condanna dell'azienda sanitaria al rimborso della restante metà.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo di ricorso, ha rigettato gli altri quattro, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio di appello e di cassazione, condannando la resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà. È rimasta ferma la statuizione sul merito sostanziale relativa alla debenza del capitale e degli interessi nella misura riconosciuta dalla corte territoriale, mentre è stata corretta la disciplina delle spese perché la parte sostanzialmente vittoriosa non poteva essere condannata, anche solo in parte, a pagare le spese della controparte.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice decide su una questione implicitamente compresa nelle domande e nelle difese delle parti.
L'atto di appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza i punti della decisione impugnata e le relative doglianze, senza formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per la disciplina dell'impugnazione; la Corte ne conferma l'impostazione rigorosa ma non formalistica.
Richiamato nel primo motivo solo come parametro processuale, senza autonoma ratio decisoria sviluppata dalla Corte.
Nell'interpretazione degli atti processuali, la parte che denunci un errore deve indicare nel ricorso le specifiche considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto interpretato.
Richiamato unitamente all'art. 1362 c.c. quale criterio ermeneutico applicabile anche agli atti processuali.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Usato come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge denunciata nel terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Usato come norma sul vizio processuale denunciato nei motivi di ultrapetizione, inammissibilità dell'appello, difetto di motivazione e spese.
Richiamato nel quinto motivo in tema di regolazione delle spese di lite.
Nel regime successivo alla l. n. 69/2009, la parte vittoriosa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte; la soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite.
In caso di accoglimento parziale la conseguenza possibile è la compensazione totale o parziale delle spese, non la condanna della parte vittoriosa a pagare quelle della controparte.
Evocato quale base normativa degli interessi moratori richiesti dalla farmacia.
Evocato quale base normativa degli interessi moratori richiesti dalla farmacia.
La Corte d'appello aveva richiamato la nozione di transazione commerciale come contratto tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni per la consegna di merci o la prestazione di servizi contro prezzo.
Richiamato dalla resistente per sostenere la non applicabilità della disciplina a rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto; la Corte riferisce tale argomento come dedotto dall'appellante.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Indicato dalla Corte d'appello per affermare che il rapporto tra SSN e farmacia è disciplinato dalla legge e dal regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale, non dal contratto.
Richiamato come fonte regolamentare del rapporto di convenzionamento tra servizio sanitario e farmacia.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 dipende dalla sua effettiva disciplina: se il rapporto è regolato ex lege e tramite regolamento attuativo di un accordo collettivo, può ritenersi esclusa la natura di transazione commerciale in senso tecnico.
- Ai fini del vizio di ultrapetizione, il giudice può decidere su questioni non esplicitamente formulate quando esse risultino implicitamente o necessariamente connesse alle domande e alle difese svolte dalle parti.
- L'appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile se individua con chiarezza i capi e i punti contestati e le ragioni della censura; non sono richiesti formalismi né una riformulazione integrale della decisione impugnata.
- Chi deduce in cassazione un errore nell'interpretazione di un atto processuale deve riportare nel ricorso il testo rilevante dell'atto e le specifiche ragioni per cui l'interpretazione data dal giudice sarebbe contraria ai criteri ermeneutici.
- In caso di accoglimento solo parziale di una domanda articolata in un unico capo, non vi è reciproca soccombenza: la parte sostanzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, a rifondere le spese alla controparte; la conseguenza è solo la compensazione, totale o parziale, ove ne ricorrano i presupposti.
- La soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo della lite e non con riguardo a singoli segmenti della decisione isolatamente considerati.
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