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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23383/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen.; dedotte due censure: (1) carenza di motivazione della Corte d'appello nel negare il beneficio della non menzione pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis cod. pen. (riforma 'Cartabia'), posto che andavano valutate le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo e la condotta successiva del ricorrente, che avrebbe mostrato atteggiamento collaborativo e rispetto della legalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto al secondo. In particolare: il secondo motivo è stato ritenuto generico e dunque inammissibile perché la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis non era stata specificamente argomentata; il primo motivo è stato ritenuto fondato in quanto la Corte d'appello, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non ha dato una motivazione congrua e puntuale sul perché non dovesse concedersi anche il beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.), limitandosi a un richiamo generico ai parametri dell'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione del beneficio della non menzione (indicata come applicabilità dell'art. 175 cod. pen.) e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile (reato contestato all'imputato).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di non punibilità introdotte dalla riforma 'Cartabia' che richiedono valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e della condotta successiva; nel caso di specie la domanda è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e parametri valutabili dal giudice; la Corte ha richiamato tali parametri ma ha sottolineato che, quando si concede un beneficio e se ne nega un altro, è necessario un onere motivazionale specifico che non è stato assolto.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma relativa alla non menzione della condanna (beneficio della non menzione); la Cassazione ha annullato la decisione di merito limitatamente alla sua applicabilità e ha rinviato per nuovo esame.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può concedere alcuni benefici e negarne altri in base alla discrezionalità, ma se concede un beneficio significativo (es. sospensione condizionale) e ne nega un altro correlato (es. non menzione), deve motivare specificamente perché gli elementi favorevoli non giustificano anche il secondo beneficio.
  • Le richieste di applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. devono essere formulate con specificità: è necessario indicare e dimostrare le modalità della condotta, l'esiguità del danno/pericolo e la condotta successiva; affermazioni generiche sul 'comportamento collaborativo' sono inammissibili.
  • In caso di motivazione generica del giudice di merito sulla concessione/negazione di benefici, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente al punto carente e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame.
  • Per il difensore: quando si chiede la non menzione o l'applicazione di cause di non punibilità occorre fornire elementi fattuali precisi e argomentati nel processo di merito e in appello, per evitare che le censure siano ritenute generiche in Cassazione.
  • La strada processuale corretta, in caso di diniego non adeguatamente motivato, è la impugnazione con richiesta di annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio, come operato dalla Cassazione in questa sentenza.

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