Cassazione Penale, Sentenza n. 23383/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen.; dedotte due censure: (1) carenza di motivazione della Corte d'appello nel negare il beneficio della non menzione pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis cod. pen. (riforma 'Cartabia'), posto che andavano valutate le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo e la condotta successiva del ricorrente, che avrebbe mostrato atteggiamento collaborativo e rispetto della legalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto al secondo. In particolare: il secondo motivo è stato ritenuto generico e dunque inammissibile perché la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis non era stata specificamente argomentata; il primo motivo è stato ritenuto fondato in quanto la Corte d'appello, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non ha dato una motivazione congrua e puntuale sul perché non dovesse concedersi anche il beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.), limitandosi a un richiamo generico ai parametri dell'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione del beneficio della non menzione (indicata come applicabilità dell'art. 175 cod. pen.) e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che individua il reato per il quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile (reato contestato all'imputato).
art. 131-bis cod. pen.
Cause di non punibilità introdotte dalla riforma 'Cartabia' che richiedono valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e della condotta successiva; nel caso di specie la domanda è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e parametri valutabili dal giudice; la Corte ha richiamato tali parametri ma ha sottolineato che, quando si concede un beneficio e se ne nega un altro, è necessario un onere motivazionale specifico che non è stato assolto.
art. 175 cod. pen.
Norma relativa alla non menzione della condanna (beneficio della non menzione); la Cassazione ha annullato la decisione di merito limitatamente alla sua applicabilità e ha rinviato per nuovo esame.
Massime di principio
- Il giudice di merito può concedere alcuni benefici e negarne altri in base alla discrezionalità, ma se concede un beneficio significativo (es. sospensione condizionale) e ne nega un altro correlato (es. non menzione), deve motivare specificamente perché gli elementi favorevoli non giustificano anche il secondo beneficio.
- Le richieste di applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. devono essere formulate con specificità: è necessario indicare e dimostrare le modalità della condotta, l'esiguità del danno/pericolo e la condotta successiva; affermazioni generiche sul 'comportamento collaborativo' sono inammissibili.
- In caso di motivazione generica del giudice di merito sulla concessione/negazione di benefici, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente al punto carente e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame.
- Per il difensore: quando si chiede la non menzione o l'applicazione di cause di non punibilità occorre fornire elementi fattuali precisi e argomentati nel processo di merito e in appello, per evitare che le censure siano ritenute generiche in Cassazione.
- La strada processuale corretta, in caso di diniego non adeguatamente motivato, è la impugnazione con richiesta di annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio, come operato dalla Cassazione in questa sentenza.
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