Sentenza del 14/03/2017 n. 2113 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE - Valore di avviamento - Determinazione sulla base della sola indicazione del criterio astratto seguito - Insufficienza - Indicazione degli elementi di fatto giustificativi della pretesa - Necessità - Assolvimento dell'onere della prova - Sussiste - Legittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della determinazione del valore di avviamento di un'azienda. L'Ufficio aveva indicato il criterio astratto utilizzato per quantificare il maggior valore, ma la questione centrale era se tale indicazione fosse sufficiente oppure se fosse necessario fornire anche elementi di fatto concreti, certi e precisi idonei a dimostrare l'effettiva fondatezza della pretesa tributaria.
La decisione
La sentenza afferma che la mera indicazione del criterio astratto può essere sufficiente a rendere adeguatamente motivato l'atto impositivo, ma non è sufficiente, da sola, ad assolvere l'onere della prova. L'Ufficio deve dimostrare anche gli elementi fattuali specifici che giustificano il valore attribuito all'avviamento e l'applicazione del criterio al caso concreto. Pertanto, la pretesa è legittima solo se accompagnata da elementi probatori certi e precisi; in mancanza, la determinazione del maggior valore non può ritenersi fondata.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Nella determinazione della base imponibile collegata al valore di avviamento, l'Amministrazione deve non solo motivare il criterio astratto utilizzato, ma anche provare concretamente i presupposti di fatto della maggiore imposizione.
Principio generale dell'onere della prova in materia tributaria
L'Ufficio che pretende un maggior valore deve fornire elementi probatori certi e precisi a sostegno della pretesa. La motivazione dell'atto e la prova della sua fondatezza sono profili distinti: la prima richiede l'indicazione del criterio, la seconda la dimostrazione dei fatti che ne giustificano l'applicazione.
Massime di principio
- In materia tributaria, indicare il metodo di calcolo non basta: l'Amministrazione deve dimostrare anche i dati e i fatti concreti utilizzati per applicarlo.
- La motivazione dell'atto impositivo e l'onere della prova sono distinti: un atto può essere formalmente motivato, ma la pretesa può comunque risultare infondata se mancano prove specifiche.
- Quando viene contestato un maggior valore di avviamento, occorre verificare se l'Ufficio abbia prodotto elementi oggettivi riferiti alla specifica azienda, non soltanto formule o criteri generali.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la pretesa evidenziando l'assenza, l'insufficienza o l'inidoneità degli elementi concreti posti a fondamento della quantificazione.
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