Cassazione Civile, Ordinanza n. 34025/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società committente ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso. La controversia nasceva da una domanda di risarcimento del danno per asserito inadempimento di un contratto avente ad oggetto attività di social/web marketing e brandizzazione: secondo la committente, la controparte non aveva tempestivamente eseguito l’ordine di cancellare dai profili e canali social il marchio di una terza società, dopo che questa aveva ottenuto una condanna risarcitoria per illegittima riproduzione del marchio sui social. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 19 e 38 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di incompetenza territoriale non sarebbe stata puntualmente e integralmente sollevata dalla convenuta, specie quanto al foro legato alla sede legale ex art. 19 c.p.c. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse verificato correttamente il luogo di conclusione del contratto e quello di esecuzione dell’obbligazione; assumeva che l’accordo si fosse concluso a Jesolo e che la prestazione dovesse considerarsi eseguita a San Donà di Piave, presso la sede legale della committente, trattandosi di attività svolta da remoto sul sito e sui profili social della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Treviso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le società prive di personalità giuridica, il riferimento nella eccezione di incompetenza al luogo della sede legale è sufficiente a contestare il foro generale, poiché si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale salvo prova contraria. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: dagli atti risultava che il contratto si era concluso nel circondario di Treviso, per effetto dell’incontro tra proposta e accettazione, presso la sede della società proponente; inoltre, per il forum destinatae solutionis, la prestazione telematica doveva presumersi eseguita da remoto nel luogo della sede legale della convenuta, cioè Treviso, non essendo rilevante che il risultato dell’attività fosse destinato a sito e social della committente. La Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Per le società prive di personalità giuridica, l’eccezione di incompetenza territoriale che indichi la sede legale è sufficiente a contestare il foro generale, perché si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale, salvo prova contraria.
art. 20 c.p.c.
Ai fini del foro facoltativo per il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, la Corte ha ritenuto che il contratto si fosse concluso nel circondario di Treviso e che ivi dovesse presumersi l’esecuzione della prestazione telematica da remoto.
art. 38 c.p.c.
ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti
Il regolamento di competenza va deciso sulla base delle allegazioni e degli atti del giudizio a quo; non possono essere prese in considerazione nuove prospettazioni che mutino la domanda originaria.
art. 1326 c.c.
La conclusione del contratto è stata individuata nel luogo in cui proposta e accettazione si sono incontrate, risultante dagli atti prodotti.
art. 47, ult. co., c.p.c.
È richiamata per la memoria della parte resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
Nel giudizio di regolamento di competenza, poiché si decide su una questione processuale e non sull’intera controversia, le spese possono essere liquidate come per causa di valore indeterminabile.
Massime di principio
- Nell’eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una società di persone, il richiamo alla sede legale è sufficiente a contestare il foro generale, poiché per tali soggetti si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento dell’attività, salvo prova contraria.
- Ai fini del foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione, la conclusione del contratto si individua nel luogo in cui proposta e accettazione si sono incontrate sulla base degli atti di causa; il giudizio di competenza non può essere deciso su una nuova ricostruzione fattuale introdotta solo in memoria o nel regolamento.
- Per prestazioni telematiche eseguite da remoto, il luogo di esecuzione dell’obbligazione può presumersi coincidente con la sede del prestatore, se non vi sono elementi contrari; non rileva, di per sé, il luogo in cui il contenuto digitale o il risultato dell’attività è destinato a essere fruito.
- Nel regolamento di competenza il giudice deve attenersi a quanto emerge dagli atti del procedimento a quo e non può fondare la decisione su allegazioni nuove o su un mutamento della causa petendi.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, è coerente trattare la controversia come di valore indeterminabile, perché oggetto del giudizio è solo la questione di competenza e non il merito della domanda principale.
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