Ordinanza n. 160/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità formale della domanda di finanziamento presentata nell’ambito del bando "Aiuti ai Progetti di Ricerca e Sviluppo delle MPMI"
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Sardegna Ricerche ha dichiarato formalmente inammissibile la domanda di finanziamento, nonché il verbale di ricevibilità e ammissibilità formale e sostanziale e la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. È stata inoltre contestata, in via subordinata, l’interpretazione dell’art. 3, lett. r), dell’art. 9 delle disposizioni attuative e dell’Allegato L del bando, nella parte in cui la dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire la quota di fabbisogno finanziario a carico dell’impresa fosse intesa come obbligo di disponibilità continuativa delle medesime risorse. La domanda cautelare è stata fondata sulla plausibile sussistenza della disponibilità finanziaria richiesta e sul rischio che l’esclusione impedisse definitivamente alla società di accedere alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica e di conseguire il finanziamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di inammissibilità formale. In sede di primo esame cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, poiché dagli atti risultava che la società, già destinataria di finanziamenti pubblici, sembrava disporre delle risorse necessarie per coprire la propria quota del fabbisogno finanziario, al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell’organismo di ricerca. Il Collegio ha precisato che ogni valutazione più approfondita è riservata alla fase di merito, in ragione della complessità della vicenda. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata ammissione alla valutazione tecnico-scientifica avrebbe comportato la perdita della possibilità di ottenere il finanziamento. Nel bilanciamento degli interessi è stato quindi ritenuto prevalente l’interesse della società a partecipare alla fase di valutazione tecnico-scientifica. La trattazione del merito è stata fissata al 21 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento; l’ordinanza non definisce nel merito la questione relativa alla sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo applica accogliendo l’istanza cautelare, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora e bilanciando gli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la plausibile dimostrazione da parte del richiedente della disponibilità delle risorse necessarie a coprire la quota privata del fabbisogno finanziario può integrare il fumus boni iuris contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda di finanziamento, quando l’amministrazione abbia adottato un’interpretazione più restrittiva della disciplina del bando.
- La mancata ammissione alla fase di valutazione tecnico-scientifica di un progetto finanziabile può configurare un periculum in mora, poiché determina la perdita della concreta possibilità di ottenere il contributo pubblico.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’impresa a partecipare alla fase di valutazione tecnico-scientifica può prevalere sull’interesse amministrativo alla conservazione dell’esclusione, quando sussista una plausibile idoneità della domanda e la partecipazione non comporti l’automatica concessione del finanziamento.
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