Ordinanza n. 15244/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno, prot. n. K10/-OMISSIS-, del 17.08.2022, e notificato il 14/09/2022, con il quale è stata rigettata l’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno del 17 agosto 2022, notificato il 14 settembre 2022, che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La pronuncia non esamina i motivi di merito del ricorso: l’Ordine degli Avvocati di Roma ha comunicato al TAR, con atto depositato il 1° settembre 2026, il decesso del difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza decidere la domanda di annullamento né i motivi di merito. Ha disposto che l’ordinanza sia comunicata anche personalmente al ricorrente, oltre che presso il procuratore deceduto, affinché possa essere posto in condizione di sanare la sopravvenuta interruzione della difesa tecnica e riassumere il giudizio nei termini di legge. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Ritenuto pertanto di dover prendere atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c., con eventuale riassunzione nei termini di legge;
La morte del difensore determina l’interruzione del processo, della quale il giudice prende atto; la prosecuzione è rimessa all’eventuale riassunzione nei termini di legge.
artt. 299 e ss. c.p.c.
la norma del codice di procedura civile che dispone l’interruzione del processo in caso di morte del difensore, per costante giurisprudenza, è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa, in adesione al dettato dell’art. 24 della Costituzione, essendo finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica, onde evitare che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli alla posizione processuale della parte il cui difensore è deceduto;
L’interruzione conseguente alla morte del difensore tutela il diritto di difesa della parte e previene effetti processuali pregiudizievoli causati dall’assenza di continuità della difesa tecnica.
art. 24 Cost.
la norma del codice di procedura civile che dispone l’interruzione del processo in caso di morte del difensore, per costante giurisprudenza, è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa, in adesione al dettato dell’art. 24 della Costituzione, essendo finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica, onde evitare che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli alla posizione processuale della parte il cui difensore è deceduto;
La disciplina dell’interruzione per morte del difensore attua la garanzia costituzionale del diritto di difesa, assicurando alla parte il tempo e la possibilità di riorganizzare la difesa tecnica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali sono richiamate a fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.
Massime di principio
- La morte del difensore costituito determina l’interruzione del processo, istituto funzionale a tutelare il diritto di difesa e a impedire che l’assenza sopravvenuta della difesa tecnica produca conseguenze processuali pregiudizievoli per la parte.
- Quando la parte si è costituita tramite il difensore poi deceduto, il provvedimento che dichiara l’interruzione deve essere comunicato anche personalmente alla parte, poiché la comunicazione indirizzata al difensore deceduto potrebbe non essere conosciuta dall’interessato.
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