Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29209/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento danni e di rimborso delle spese di ripristino proposta per infiltrazioni d'acqua in un locale cantinato, che si assumevano provenire da un tubo di scarico delle acque pluviali collocato nel giardino del convenuto. La Corte d'appello aveva ritenuto il convenuto responsabile per il 50% e lo aveva condannato al pagamento di somme a titolo di danno e ripristino, con compensazione parziale delle spese. In cassazione il ricorso, formalmente proposto dal difensore, era affidato a due motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbero escluso il nesso causale tra infiltrazioni e collocazione del pluviale; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese, sostenendosi che, in ragione dell'esito, le spese di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate e quelle di appello poste a carico degli appellati. La Corte ha però rilevato, in via preliminare e assorbente, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, con conseguente improcedibilità del ricorso; ha inoltre evidenziato un'ulteriore criticità nella mancanza di valida procura speciale per il giudizio di cassazione, poiché la procura depositata risultava riferita a una diversa sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha escluso sia l'interruzione del giudizio per la morte di uno degli originari appellati, sia ogni sanatoria del vizio di deposito, poiché la relata di notifica della sentenza impugnata non era stata prodotta né dal ricorrente né dalla controricorrente entro i termini rilevanti, e il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU a sostegno della rigorosa applicazione dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. La Corte ha altresì rilevato l'assenza di procura speciale valida per il presente giudizio di cassazione, ma tale profilo è rimasto assorbito dalla declaratoria di improcedibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'avvocato che aveva sottoscritto e notificato il ricorso, e non della parte sostanziale, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.c.

    È stato invocato nel motivo di ricorso insieme al vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito del suo corretto utilizzo perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura non è stata scrutinata nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    L'omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice nei casi e nei termini ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 369 c.p.c., comma 1

    Il deposito della documentazione mancante può evitare l'improcedibilità solo se avviene entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    È utilizzabile in via estensiva per il deposito successivo della relata mancante, ma solo entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.

  • art. 299 c.p.c. e ss.

    Non si applicano al giudizio di cassazione, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, sicché la morte della parte non comporta interruzione del processo di legittimità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto era già spirato quando il ricorso fu notificato.

  • art. 365 c.p.c.

    La proposizione del ricorso per cassazione richiede procura speciale; la procura riferita espressamente a un'altra sentenza non vale per il presente giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per le spese di lite; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del difensore che ha proposto un ricorso improcedibile con procura mancante o inidonea.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notificazione è onere processuale essenziale: la mancanza di tale documento, se non sanata nei limiti e nei tempi previsti, comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La sanatoria dell'omesso deposito della relata di notificazione è ammessa solo se il documento diviene comunque disponibile al giudice o viene prodotto entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso; non è sufficiente la mera non contestazione della controparte quando il documento non sia stato in concreto depositato.
  • La notifica del ricorso per cassazione oltre il termine breve dalla pubblicazione della sentenza impedisce di elidere il rilievo dell'omesso deposito della relata di notificazione, perché la tempestività dell'impugnazione deve poter essere verificata tramite la documentazione prescritta.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte successiva alla sentenza impugnata non determina interruzione del processo, potendo al più incidere sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere specificamente riferita al giudizio e al provvedimento impugnato; una procura espressamente collegata a una diversa sentenza non soddisfa il requisito di cui all'art. 365 c.p.c.
  • Quando il difensore agisce senza valida procura speciale, le conseguenze processuali e le spese possono essere poste a suo carico, poiché l'attività processuale non è riferibile alla parte sostanziale per mancanza del necessario titolo rappresentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.