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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35075/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento Irpef per l'anno 2007, contestando ai contribuenti la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di tre lotti di terreno edificabile. L'Ufficio aveva valorizzato la cessione sulla base del valore definito nei confronti della società acquirente in sede di accertamento con adesione. I contribuenti avevano sostenuto che l'importo indicato nell'atto notarile non costituiva un prezzo effettivamente percepito, ma rappresentava il costo sostenuto per ottenere l'edificabilità dell'area, nell'ambito di un accordo con il Comune, e comunque che il corrispettivo non era mai stato riscosso perché l'operazione era, in sostanza, una datio in solutum o comunque una cessione a titolo gratuito. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 67 e 68 del TUIR e vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto conseguito un prezzo in base alla clausola dell'atto notarile; 2) ancora violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per l'erronea interpretazione del contratto e per non avere considerato che il reddito imponibile sorge solo con l'effettiva percezione del corrispettivo; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato utilizzo di estratti conto prodotti in appello, ritenuti indispensabili a provare la mancata corresponsione del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, nella parte ammissibile, infondati. Ha valorizzato la dichiarazione contenuta nell'atto notarile, con cui i contribuenti avevano attestato di avere già percepito integralmente il prezzo, e ha condiviso la valutazione della CTR che aveva escluso la rilevanza decisiva degli estratti conto prodotti tardivamente e comunque non idonei a fornire piena prova della mancata percezione del corrispettivo. La Corte ha inoltre affermato che, anche ove l'operazione fosse qualificabile come datio in solutum, ciò non escluderebbe la tassazione della plusvalenza, poiché il trasferimento di un bene in natura in cambio di un'utilità economicamente valutabile integra capacità contributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione difensiva dell'Agenzia in cassazione, e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che è inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee ex n. 3 e n. 5 quando si mira a rimettere in discussione insieme il fatto e la violazione di legge.

  • art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986

    La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili è imponibile; il principio di diritto enunciato estende la rilevanza fiscale anche alla datio in solutum quando vi sia attribuzione di un bene in natura economicamente valutabile.

  • art. 68 D.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato dai ricorrenti come norma di riferimento per la determinazione della plusvalenza.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte conferma il mancato utilizzo della documentazione bancaria prodotta in appello, ritenendola tardiva e comunque non decisiva ai fini della piena prova della mancata percezione del prezzo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione di doglianze eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione aventi a oggetto la medesima questione, poiché la Corte non può essere chiamata a riqualificare d'ufficio le censure.
  • In materia di plusvalenze immobiliari, la dichiarazione resa in un atto pubblico circa l'avvenuto pagamento del prezzo costituisce elemento probatorio centrale, che può essere superato solo da prova contraria specifica e piena.
  • La mancata percezione del corrispettivo non può essere affermata con mere allegazioni difensive o con documentazione bancaria non univoca, specie se prodotta tardivamente e non idonea a dimostrare in modo completo l'assenza di ogni pagamento.
  • Ai fini tributari, la qualificazione civilistica dell'operazione non è decisiva: anche una datio in solutum o un trasferimento di bene in natura in funzione solutoria può integrare un reddito imponibile, se produce un'utilità economicamente valutabile.
  • Per le plusvalenze tassabili rileva la capacità contributiva espressa dal vantaggio economico realizzato, non la mera denominazione formale attribuita dalle parti all'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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