Risoluzione n. 9 del 9/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le istanze di conversione o rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo, nonché le relative certificazioni rilasciate dall’ENAC, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine. Si applicano gli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, con bollo di euro 14,62 per foglio; richiamate anche le regole sulla regolarizzazione degli atti non in regola e la sanzione per omesso o insufficiente pagamento.
Imposta di bollo su istanze e certificazioni ENAC per la licenza di controllore del traffico aereo
Imposta di bollo su conversione e rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo
La risoluzione affronta il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze di conversione o rinnovo della licenza di Controllore del Traffico Aereo e delle relative certificazioni rilasciate dall’ENAC. L’Amministrazione conclude che tali atti non possono essere presentati o rilasciati in carta libera o in carta semplice, come sostenuto dall’istante, ma rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo.
Quesito posto dall’ENAC
L’ENAC rappresenta la necessità di convertire le attuali autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dalle aziende al singolo soggetto, mediante il rilascio della licenza di Controllore del Traffico Aereo. Chiede quindi di conoscere il corretto regime fiscale delle istanze di conversione o rinnovo e delle certificazioni connesse.
Soluzione proposta dall’istante
L’ente interpellante ritiene che:
- le istanze di conversione e/o rinnovo delle licenze di Controllore del Traffico Aereo possano essere presentate in carta libera;
- le relative certificazioni possano essere rilasciate dall’ente in carta semplice.
Valutazione della Direzione
La soluzione prospettata non viene condivisa. La Direzione richiama innanzitutto l’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che attribuisce all’ENAC le funzioni amministrative e tecniche già proprie della Direzione Generale dell’Aviazione Civile, del Registro Aeronautico Italiano e dell’Ente Nazionale della gente dell’aria, comprese in particolare:
- regolamentazione tecnica;
- attività ispettiva e sanzionatoria;
- attività di certificazione e autorizzazione;
- coordinamento e controllo;
- tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza.
Viene richiamato anche l’articolo 15 del Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza di controllore del traffico aereo, secondo cui l’ENAC cura e mantiene l’albo dei controllori del traffico aereo contenente, per ogni licenza:
- i dati del titolare;
- le specializzazioni della licenza, le abilitazioni e le specializzazioni dell’abilitazione;
- le date di scadenza per ogni abilitazione e specializzazione.
Regime dell’imposta di bollo applicabile
La risoluzione ritiene applicabili alla fattispecie gli articoli 3 e 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevedono l’imposta di bollo fin dall’origine per:
- le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, finalizzate all’emanazione di un provvedimento amministrativo o al rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 14,62 per foglio;
- gli atti e provvedimenti degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a chi ne abbia fatto richiesta: euro 14,62 per foglio.
Poiché l’ENAC esercita, in base al D.Lgs. n. 250/1997, funzioni di certificazione, autorizzazione, coordinamento, controllo e tenuta di registri e albi, le istanze e i certificati relativi alla licenza di controllore del traffico aereo sono soggetti al bollo secondo tali disposizioni.
Misura del bollo per i certificati
Per i certificati è espressamente richiamata la misura di euro 14,62, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972.
Obblighi di regolarizzazione e sanzioni
La risoluzione richiama inoltre l’articolo 19 del DPR n. 642/1972, secondo cui arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di ricevere o utilizzare atti non in regola con l’imposta di bollo; tali atti devono essere inviati, a cura dell’ufficio che li ha ricevuti, al competente ufficio del registro per la regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
Viene infine richiamato l’articolo 25 del DPR n. 642/1972, che prevede per chi non corrisponde in tutto o in parte l’imposta dovuta sin dall’origine, oltre al pagamento del tributo, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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