Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello di condanna per due reati di evasione (art. 385 c.p.). Si è contestato: (A) l'affermazione del reato di evasione per un episodio in cui la ricorrente era sul pianerottolo dell'abitazione e, informati i Carabinieri, si è recata con loro in caserma per cercare un domicilio alternativo (sostenendo che non vi fu sottrazione al controllo); (B) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) con riferimento all'episodio del 26/11/2022, anche alla luce della successiva revoca della misura cautelare e della concessione della sospensione condizionale nel procedimento per droga; (C) la mancata dichiarazione di continuazione con una precedente condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; (D) il diniego della sospensione condizionale della pena sul presupposto di assenza di non opposizione e di pervicacia criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'episodio indicato nel capo A) non integra il reato di evasione perché la ricorrente è rimasta nelle immediate vicinanze del domicilio coatto, è stata prontamente informata e accompagnata dai Carabinieri e non si è sottratta ai controlli; perciò la condanna relativa al capo A) è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo nella parte in cui la valutazione della tenuità (art. 131-bis) era stata influenzata dall'erronea integrazione del capo A): essendo venuto meno quel capo, la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo e approfondito esame della condotta complessiva e della personalità della ricorrente in ordine al capo B), al fine di valutare l'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità. Le altre censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Il reato di evasione richiede l'allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare e la sottrazione ai controlli; non integra il reato la condotta in cui il detenuto resta nelle immediate vicinanze e non si sottrae alla vigilanza (es. accompagnamento/conoscenza da parte delle Forze dell'ordine).
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare la ratio della detenzione domiciliare: il domicilio indicato deve soddisfare esigenze cautelari e consentire agevoli controlli.
art. 49, comma secondo, cod. pen.
Principio dell'offensività concreta: si richiede una offensività attuale e concreta della condotta; in assenza di questa non si configura il reato.
art. 131-bis cod. pen.
Esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto quando, a seguito di valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza, l'offensività risulta minimale; applicabile anche al reato di evasione previa valutazione concreta.
art. 165 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi a cui può essere subordinata (es. prestazione non retribuita); il consenso e la valutazione della personalità del condannato sono elementi rilevanti nella concessione.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma sui reati in materia di stupefacenti; è stata invocata la continuazione con precedente condanna per tale norma, ma la Corte evidenzia che la diversità dei reati non comporta automaticamente il rifiuto della continuazione, che richiede valutazione sulla temporalità e unità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Non ogni allontanamento dalla detenzione domiciliare integra il reato di evasione: rilevano la distanza dal domicilio, la sottrazione ai controlli e la condotta concreta (se si resta nelle immediate vicinanze e si è accompagnati o si informa l'autorità, può mancare il dolo e l'offensività).
- L'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva (condotta, danno, colpevolezza): l'annullamento di uno o più capi può incidere sulla valutazione della tenuità degli altri reati e giustificare un rinvio per nuovo esame.
- La continuazione tra reati diversi non è automatica: occorre valutare temporalità, prossimità e unitarietà del progetto criminoso prima di riconoscerla.
- Nelle richieste di sospensione condizionale della pena il consenso dell'imputato agli obblighi e la valutazione della sua personalità e recidiva sono elementi decisivi; il giudice deve verificare l'effettiva possibilità di subordinare la misura agli obblighi di legge.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta che il fatto non sussiste; invece dispone il rinvio quando sono necessarie ulteriori valutazioni di fatto e di personalità.
- In istruzioni pratiche, documentare immediatamente ai controlli la volontà di cooperare (es. richiesta di collocazione alternativa, presenza/avviso alle Forze dell'ordine) può essere decisivo per escludere la sussistenza del reato di evasione.
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