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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25356/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato l'imputata responsabile del reato di esercizio abusivo della professione di infermiera (art. 81 cpv. e art. 348 c.p., in relazione all'art. 2, comma 3, L. n. 43/2006 e artt. 1 e 2 D.M. n. 739/1994). La difesa deduce due profili: (1) l'assenza della configurabilità del reato perché la cancellazione dall'albo era dovuta a morosità nel versamento della quota (spesso a carico del datore di lavoro) e, in ogni caso, il rapporto di lavoro in struttura pubblica non comporterebbe l'obbligo di iscrizione come requisito dell'esercizio; (2) errore nel trattamento sanzionatorio per aver applicato la formulazione più grave dell'art. 348 c.p. entrata in vigore dopo il fatto, anziché la previgente norma più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ossia la censura sulla configurabilità del reato), ritenendo che l'affermazione di responsabilità fosse ormai coperta da giudicato per la mancata impugnazione della parte difensiva nei precedenti gradi; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, constatando l'erronea applicazione della norma sanzionatoria più grave e disponendo l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Pertanto la condanna sostanziale (responsabilità penale) resta irrevocabile, mentre la quantificazione/assestamento della pena dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    vecchia formulazione: la reclusione fino a sei mesi o della multa da 103 a 516 euro; nuova formulazione: la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a 50.000 (modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3)

    La Corte ha richiamato il principio della norma più favorevole (lex mitior) ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p., con la conseguenza che per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge modificativa avrebbe dovuto essere applicata la previgente formulazione più mite; per questo motivo il trattamento sanzionatorio è stato annullato e rinviato.

  • art. 81, comma secondo (cpv.) cod. pen.

    Richiamato quale disposizione rilevante ai fini della configurazione del reato contestato (concorso/coordinate con art. 348), come parte della formulazione della fattispecie penale contestata.

  • art. 2, comma 3, L. n. 43/2006

    Richiamata come norma quadro che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie, connessa agli obblighi di abilitazione per l'esercizio dell'attività infermieristica.

  • artt. 1 e 2, D.M. n. 739/1994

    Richiamati come requisiti regolamentari per l'esercizio della professione infermieristica, in relazione al capo di imputazione per esercizio abusivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone l'accertamento della responsabilità penale (elemento materiale e soggettivo) e riguarda esclusivamente il profilo sanzionatorio; l'impugnazione della sua applicazione attiene dunque al trattamento sanzionatorio, non alla configurabilità del reato.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato come fondamento del principio della norma più favorevole (lex mitior), che impone l'applicazione della disposizione penale più favorevole al soggetto quando vi siano modifiche normative intervenute dopo il fatto.

  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3

    Ha modificato l'art. 348 c.p. innalzando il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, debba valere la norma più favorevole e che l'applicazione della nuova disciplina in sede di merito fosse errata.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione ha annullato una sentenza con rinvio limitato alla verifica della causa di non punibilità (es. particolare tenuità), il giudice del rinvio non può riesaminare la responsabilità già accertata se questa è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione: le doglianze sulla responsabilità diventano inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) presuppone l'integrazione del reato e l'accertamento della responsabilità; è un istituto che incide sul profilo sanzionatorio e non sulla configurazione del fatto-reato.
  • Principio della norma più favorevole (lex mitior): quando la legge penale cambia, va applicata la norma più favorevole al reo per il fatto commesso (art. 2, comma 4 c.p.). Se il giudice applica la nuova norma meno favorevole a fatti anteriori, la decisione è annullabile sul punto.
  • Se si contesta la sussistenza della responsabilità per fattispecie con elementi amministrativi (es. cancellazione dall'albo per morosità), è fondamentale impugnare tempestivamente le decisioni favorevoli alla pubblica accusa; la mancata impugnazione comporta il consolidamento del giudicato.
  • Nelle fattispecie disciplinari/professionali occorre valutare il profilo soggettivo (consapevolezza dell'irregolarità) e la natura del rapporto (lavoro pubblico vs esercizio libero): la mera irregolarità contributiva o un comportamento concordato con il datore di lavoro può essere rilevante per escludere il reato, ma va provato e tempestivamente dedotto in sede di impugnazione.
  • La difesa che ottiene l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio ottiene il vantaggio pratico della ricalibratura della pena, ma non ottiene la riforma dell'affermazione di responsabilità salvo che riesca ad impugnare efficacemente la decisione sulle responsabilità nei termini previsti.

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