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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10843/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pizzimenti contestava la condanna (ammenda di euro 500) per la contravvenzione di occupazione arbitraria di suolo demaniale marittimo commessa in data 07/02/2011. Il difensore deduceva principalemente l'estinzione del reato per prescrizione (termine decorrente dal 07/02/2011 e quindi prescritto al 07/02/2016). In subordine si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Inoltre, con motivi aggiunti il difensore di fiducia sosteneva la violazione del principio del ne bis in idem, invocando un precedente procedimento che aveva portato ad una sentenza irrevocabile di assoluzione relativa agli stessi fatti (per i quali l'imputato risultava già stato assolto con sentenza del 04/02/2016, irrevocabile 25/02/2016); tali motivi aggiunti sono stati però ritenuti inammissibili perché non collegati ai motivi originari d'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti (tra cui la censura sul ne bis in idem) perché estranei al devolutum dei motivi originari. Sull'impugnazione principale ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione: applicando la giurisprudenza consolidata, ha valutato che il pubblico ministero nella contestazione aveva formulato una "contestazione chiusa" riferendosi alla sola data di accertamento (07/02/2011); di conseguenza il dies a quo della prescrizione è riconosciuto nella data dell'accertamento e il reato si è estinto il 07/02/2016. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 54, art. 1161 cod. nav.

    la fattispecie di occupazione abusiva di demanio marittimo è configurata come contravvenzione/reato permanente; la qualificazione come reato permanente rileva ai fini della decorrenza della prescrizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    invocato dal difensore come causa di non punibilità in subordine; il giudice di legittimità non ha deciso nel merito perché la sentenza è stata annullata per prescrizione

  • art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti dei motivi aggiunti: i motivi nuovi devono intendersi come sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e non possono ampliare il petitum dell'impugnazione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché introdotta tardivamente e non ricollegabile ai motivi originari

  • principio del ne bis in idem

    invocato dal difensore con riferimento a precedente sentenza irrevocabile di assoluzione; la sua censura è stata però esclusa per inammissibilità procedurale (motivazione nuova non collegata ai motivi originari)

Massime di principio

  • Per i reati permanenti (es. occupazione di demanio marittimo) il dies a quo della prescrizione dipende dal contenuto della contestazione: se il PM formula una contestazione "aperta" (permanenza ancora in corso) la prescrizione decorre fino alla cessazione accertata o alla sentenza di primo grado; se invece la contestazione è "chiusa" (indica una data precisa), il termine prescrizionale decorre da quella data.
  • I motivi aggiunti in Cassazione sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo o una migliore esposizione dei motivi originari e non possono introdurre censure nuove che amplino il petitum; questioni sostanziali nuove vanno proposte nei termini dell'impugnazione originaria.
  • Una censura fondata sul principio del ne bis in idem può estinguere o impedire un secondo giudizio solo se correttamente dedotta e ammissibile; una precedente assoluzione irrevocabile è rilevante, ma l'eccezione deve essere tempestivamente e proceduralmente proposta.
  • Quando risulta la prescrizione del reato, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinviare, estinguendo il reato e non entrando nel merito di altre eccezioni (es. applicabilità di cause di non punibilità).
  • In casi di contestazioni relative a fatti accertati in una data specifica, verificare sempre il testo dell'imputazione per stabilire se il PM abbia delimitato temporalmente la condotta (chiusa) o ne abbia ritenuto la permanenza (aperta), perché questa scelta incide decisivamente sulla decorrenza della prescrizione.

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