Ordinanza n. 567/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente, doc. 4): 333 Solar Italia 7 S.r.l., prot. nn. GSEWEB/P20220363832 del 08/07/2022; Agrenergy S.r.l., GSEWEB/P20220370016 del 08/07/2022; Agrisun S.r.l., GSEWEB/P20220396900 del 10/07/2022; Alfa Solar Power S.r.l., GSEWEB/P20220390307 del 09/07/2022; Ametista S.r.l., GSEWEB/P20220358275 del 07/07/2022; AP Polignano Energia S.r.l., GSEWEB/P20220382013 del 09/07/2022; AP Specchia Energia S.r.l., GSEWEB/P20220376466 del 08/07/2022; Aspen Energy Italy S.r.l., GSEWEB/P20220396380 del 10/07/2022; ATL - S.p.A, GSEWEB/P20220361179 del 08/07/2022; B.T.P. HOLDING S.r.l., GSEWEB/P20220364025 del 08/07/2022; BIGI E SASSATELLI GREEN ENERGY S.R.L., GSEWEB/P20220366873 del 08/07/2022; Bioagri S.r.l., GSEWEB/P20220370158 del 08/07/2022; BIOSOL S.R.L., GSEWEB/P20220380372 del 09/07/2022; BLUEPRINT S.R.L., GSEWEB/P20220356955 del 07/07/2022; BORGO IL MASSERA SAS DI FOSCO CASINI & C, Convenzione n. P04F28458207; Carpenteria Metallica Omodei s.n.c. di Omodei Paola e C., con Sede Legale in (23100) Sondrio (SO), GSEWEB/P20220395377 del 10/07/2022; Casentino Energia S.r.l., GSEWEB/P20220360149 del 08/07/2022; Castellazzo S.r.l Società Agricola., GSEWEB/P20220374302 del 08/07/2022; CC Cantalupo S.r.l., GSEWEB/P20220368772 del 08/07/2022; CC Molise S.r.l., GSEWEB/P20220394166 del 09/07/2022; CSA S.R.L., GSEWEB/P20220392189 del 09/07/2022; Cucinella S.r.l., GSEWEB/P20220381314 del 09/07/2022; Dama Energia S.r.l., GSEWEB/P20220394604 del 09/07/2022; DIEMME S.R.L., GSEWEB/P20220356181 del 07/07/2022; Montagna Costruzioni S.r.l., GSEWEB/P20220359251 del 08/07/2022; Società Agricola Montessu S.r.l., GSEWEB/P20220372678 del 08/07/2022; Acqua & Sole S.r.l., GSEWEB/P20220391836 del 09/07/2022; AG Invest S.r.l. GSEWEB/P20220364804 del 08/07/2022; Agrimia di Albanese Michele Ditta Individuale GSEWEB/P20220361979 del 08/07/2022; Agripower S.r.l., GSEWEB/P20220356895 del 07/07/2022; Alival Greenpower S.r.l., GSEWEB/P20220391663 del 09/07/2022; Amirante Ecoenergy S.r.l., GSEWEB/P20220363727 del 08/07/2022; A.P. Energie S.r.l., GSEWEB/P20220389139 del 09/07/2022; Arena S.r.l. GSEWEB/P20220360640 del 08/07/2022; Aromi S.r.l., GSEWEB/P20220380809 del 09/07/2022; BE Bresesti Energie S.r.l., GSEWEB/P20220363729 del 08/07/2022; Bertoni Gian Paolo, GSEWEB/P20220384238 del 09/07/2022; Bottesini Renato, GSEWEB/P20220382561 del 09/07/2022; Bryo S.p.A., GSEWEB/P20220394033 del 09/07/2022; Cabello Impianti S.r.l., GSEWEB/P20220397231 del 10/07/2022; Cafe Industriale S.r.l., GSEWEB/P20220370085 del 08/07/2022; Camene S.r.l. GSEWEB/P20220394385 del 09/07/2022; Cecchignola Energia S.r.l., GSEWEB/P20220390696 del 09/07/2022; Boni Cesare, GSEWEB/P20220395552 del 10/07/2022; Ditta Chianchia Dario, GSEWEB/P20220358402 del 07/07/2022; Impresa individuale Ciccaglione Giuseppe, GSEWEB/P20220380807 del 09/07/2022; Corfin Energy S.r.l., GSEWEB/P20220386504 del 09/07/2022; CRM Engineering S.r.l., GSEWEB/P20220389196 del 09/07/2022; Impresa Individuale Dal Borgo Marco GSEWEB/P20220395875 del 10/07/2022; Impresa individuale Santelli Damiano, GSEWEB/P20220375558 del 08/07/2022, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2022: degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”; (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente; nonchè (ii) le “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8/6/2023: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per di tutti i provvedimenti ivi indicati per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture del 26 febbraio 2026, n. 368216, 368205, 164334, 164335 messe dal GSE S.p.A., delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE, dell'Avviso di compensazione da parte del GSE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Fatture, diffide e avvisi di pagamento emessi dal GSE nel febbraio 2026 nell’ambito della regolazione delle partite economiche relative agli interventi sugli extraprofitti dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina attuativa dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, in particolare le deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel, gli atti e le regole tecniche del GSE, nonché gli atti applicativi relativi alla fatturazione e al recupero delle somme. Sono stati dedotti, tra l’altro, il difetto dei presupposti per l’applicazione della disciplina, l’illegittimità degli atti applicativi, il contrasto con la normativa costituzionale ed europea e sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziali europee. Con i motivi aggiunti del 21 aprile 2026 è stata proposta domanda cautelare avverso fatture, diffide e avvisi di pagamento emessi dal GSE. A sostegno del periculum in mora è stata allegata la grave compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale delle ricorrenti, mediante richiamo a relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente. Il giudice rileva inoltre che il ricorso per motivi aggiunti, pur proposto da numerosissimi soggetti, sviluppa specificamente la situazione soltanto di tre ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo ha ritenuto perlomeno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento emessi dal GSE, nonché la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa; tale dubbio impedisce di ravvisare un fumus sufficientemente consistente. In ogni caso, il ricorso collettivo e cumulativo non documenta adeguatamente la situazione individuale della generalità dei ricorrenti, poiché i motivi aggiunti si riferiscono specificamente soltanto a tre soggetti. Il richiamo generico a relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte non è stato ritenuto idoneo a colmare la carenza probatoria. Il pregiudizio economico allegato non è stato adeguatamente provato e, comunque, è stato ritenuto integralmente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio. Il TAR ha inoltre osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese e il quadro normativo di riferimento, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare gli oneri, anche con riferimento agli investimenti sugli impianti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
Costituisce la base normativa degli interventi sugli extraprofitti derivanti dall’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cui attuazione è oggetto del giudizio.
d.l. 9 agosto 2022, n. 115
È richiamato quale fonte modificativa dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022.
l. 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamata quale fonte normativa collegata alla deliberazione ARERA n. 143/2023.
Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È richiamato dai ricorrenti quale parametro europeo rispetto al quale è stata prospettata la possibile incompatibilità della disciplina nazionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti contestati e la dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa impediscono di ravvisare un fumus boni iuris sufficiente per la sospensione degli atti.
- Nel ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare deve rappresentare e documentare in modo specifico la situazione individuale dei soggetti per i quali è richiesta la tutela; la trattazione riferita soltanto ad alcuni ricorrenti non dimostra, di per sé, il pregiudizio cautelare degli altri.
- Relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente dalle parti e richiamate in modo generico nell’atto processuale non sono sufficienti a provare il grave pregiudizio economico richiesto per la tutela cautelare.
- Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale, quando sia integralmente reintegrabile mediante risarcimento in caso di accoglimento della domanda principale, non integra normalmente un danno cautelare irreparabile.
- Gli operatori economici che operano in un quadro normativo noto e risalente, e che sono tenuti a una qualificata diligenza professionale, devono adottare tempestivamente le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti dalla disciplina applicabile.
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