Sentenza n. 189/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonostante le diffide e i solleciti
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e aveva sollecitato la Questura, anche richiamando l’ordinanza cautelare che aveva sospeso la precedente revoca del titolo. Non avendo ricevuto risposta, ha dedotto che fosse decorso il termine di 180 giorni ritenuto applicabile ai procedimenti in materia di immigrazione e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione ha contestato la tesi e, nel corso del giudizio, ha comunicato di avere rilasciato al ricorrente un permesso per motivi familiari, in ragione della convivenza con la coniuge.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rilascio nelle more di un valido titolo di soggiorno aveva fatto venir meno l’interesse concreto e attuale sia all’accertamento del silenzio sia all’ordine di provvedere. Non è stato ritenuto decisivo che il nuovo titolo fosse per motivi familiari e non costituisse il rinnovo del permesso UE richiesto: la posizione amministrativa era comunque stata definita e l’utilità concreta della pronuncia era venuta meno. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, considerando che nel corso della vicenda la Questura aveva adottato un espresso provvedimento di revoca, poi riconosciuto legittimo con sentenza del TRGA confermata dal Consiglio di Stato, e che pertanto la vicenda non era riconducibile a una mera inerzia protrattasi fino al rilascio del nuovo titolo. La questione sulla tempestività della memoria difensiva dell’Amministrazione è stata ritenuta superata dal rinvio dell’udienza: i termini processuali andavano apprezzati rispetto alla nuova udienza fissata.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il venir meno, durante il giudizio, dell’interesse concreto e attuale alla decisione per effetto del rilascio di un titolo di soggiorno valido giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di rinnovo del titolo di soggiorno e di nominare un commissario ad acta per il caso di protratta inerzia.
Il commissario ad acta era richiesto quale misura conseguente all’eventuale persistente inerzia, ma la sopravvenuta definizione della posizione amministrativa ha eliminato l’utilità dell’ordine di provvedere e della misura sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il rilascio nelle more di un titolo amministrativo valido che definisca comunque la posizione dell’interessato può far venir meno l’interesse concreto e attuale all’accertamento dell’inerzia e all’ordine di provvedere, anche quando il titolo rilasciato abbia una causale diversa da quella del titolo richiesto.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può tenere conto dell’intera vicenda amministrativa: l’adozione, prima della sopravvenienza, di un provvedimento espresso sulla posizione dell’interessato esclude che la condotta dell’Amministrazione sia necessariamente qualificabile come mera inerzia protratta.
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