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Sentenza

Sentenza n. 1884/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 405/2025 (R.G. 1105/2024), pubblicata il 28.05.2025, oggetto di correzione di errore materiale con successivo decreto n. 1281/2025 del 10.07.2025, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a pagare in favore della ricorrente l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad € 3.935,88 nonché € 291,55 a titolo di incidenza della indennità sostitutiva omessa su TFR, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Giustizia amministrativa202600983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 405/2025, corretta con decreto n. 1281/2025, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute di € 3.935,88 e € 291,55 per l’incidenza sul TFR, oltre interessi legali e all’eventuale differenziale tra rivalutazione monetaria e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza civile pubblicata il 28 maggio 2025, corretta il 10 luglio 2025, deducendo che il Ministero aveva accreditato soltanto € 2.575,94 con il cedolino di settembre 2025, lasciando insoluta una differenza indicata in € 1.651,94 lordi, oltre agli interessi legali. Ha chiesto il pagamento integrale delle somme dovute senza trattenute previdenziali a carico della lavoratrice, nonché la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. La sentenza era stata notificata al Ministero via PEC il 5 agosto 2025; al deposito del ricorso era trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito né documentare la correttezza del pagamento effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento parziale né provato che l’importo accreditato corrispondesse a quanto dovuto dopo le sole trattenute legittime. Ha precisato che sulle somme riconosciute dal giudice ordinario non vanno applicate trattenute previdenziali a carico della lavoratrice ai sensi degli artt. 19 e 23 della l. 218/1952. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 60 giorni per l’esecuzione; ha chiarito che il commissario può operare anche al di fuori delle ordinarie attribuzioni degli uffici e utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, aggiuntiva agli interessi già riconosciuti dal titolo, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inadempimento, fino all’efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato a € 800,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.01.2025, n. 21).

    La penalità di mora può essere aggiunta agli interessi legali già previsti dal titolo, in funzione sanzionatoria e sollecitatoria, e può essere commisurata agli interessi legali sulle somme ancora dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni previsto prima dell’avvio di azioni esecutive contro l’amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • artt. 19 e 23 l. 218/1952

    A tale riguardo, deve peraltro precisarsi, come espressamente richiesto dalla ricorrente, che sulle somme riconosciute a suo favore dal giudice ordinario non debbono essere operate le trattenute previdenziali a carico del lavoratore, giusto il disposto degli artt. 19 e 23 della L. 218/1952 (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08.06.2026, n. 1303).

    Sulle somme riconosciute dal giudice ordinario e corrisposte al lavoratore non devono essere applicate le trattenute previdenziali a carico di quest’ultimo.

  • art. 114 c.p.a.

    Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le residue somme dalla stessa riconosciute in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e predisporre misure sostitutive e coercitive per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento parziale e non prova che quanto corrisposto esaurisca il credito risultante dal titolo, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue.
  • Sulle somme riconosciute dal giudice ordinario in favore del lavoratore a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute non si applicano le trattenute previdenziali a carico del lavoratore, ai sensi degli artt. 19 e 23 della l. 218/1952.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute e aggiunta agli interessi già stabiliti dal titolo; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento o, in caso di persistente inadempimento, con l’efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può delegare l’esecuzione a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo anche al di fuori della propria articolazione organizzativa e può utilizzare le risorse di spesa disponibili, comprese, se necessario, quelle fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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