Regolamento (UE) 2025/968
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/968 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, relativo alle misure restrittive adottate in risposta alle attività di destabilizzazione praticate dalla روسيا. La modifica consiste nella sostituzione della voce concernente Anatolii Prizenko, con precisazione dei dati identificativi e dei motivi dell’inserimento in elenco. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, con aggiornamento della voce relativa ad Anatolii Prizenko nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, cioè sull’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia. L’intervento riguarda la sola persona fisica Anatolii Prizenko, per la quale sono aggiornate le informazioni identificative e i motivi dell’inserimento in elenco.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 in materia di misure restrittive contro attività di destabilizzazione praticate dalla Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/968 del Consiglio interviene in un quadro sanzionatorio adottato dall’Unione in relazione alle attività di destabilizzazione attribuite alla Federazione russa. L’atto dà seguito al riesame della decisione (PESC) 2024/2643 e aggiorna una specifica voce dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642.
Finalità e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2024/2642, adottato l’8 ottobre 2024, e in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, quale fondamento per la modifica dell’elenco sanzionatorio. Il considerando evidenzia che, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2024/2643, si è ritenuto necessario aggiornare le informazioni identificative e i motivi relativi a una persona fisica già inserita nell’allegato della decisione e del regolamento collegato.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera una modifica puntuale dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 e, in particolare, la sezione "A. Persone fisiche".
Soggetto interessato e motivazione dell’iscrizione
La voce sostituita riguarda Anatolii Prizenko, indicato come uomo d’affari, nato il 26 novembre 1974 nell’URSS Moldova (oggi Repubblica di Moldova), cittadino moldavo, di sesso maschile. Secondo la descrizione inserita nell’allegato, a fine ottobre 2023 egli avrebbe coordinato l’invio in Francia di cittadini della Repubblica di Moldova che, dietro compenso, avrebbero dipinto la stella di David per le strade; l’operazione avrebbe avuto ampia risonanza mediatica ed un significativo effetto destabilizzante nel contesto del conflitto tra Israele e Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre 2023.
Il testo precisa inoltre che le immagini dell’operazione furono diffuse inizialmente dalla rete mediatica Recent Reliable News, associata al governo della Federazione russa e utilizzata da attori russi per campagne di disinformazione. La persona interessata avrebbe pubblicamente assunto la responsabilità di organizzatore e, secondo fonti mediatiche, l’operazione sarebbe stata svolta a vantaggio del servizio di intelligence militare russo (GRU), con l’obiettivo di alimentare tensioni nella società francese. Per tali ragioni, Anatolii Prizenko è qualificato come responsabile di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la stabilità di uno Stato membro e, quindi, dell’Unione, ovvero come soggetto che compie, sostiene o trae vantaggio da tali atti mediante pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze coordinate, nonché tramite implicazione diretta o indiretta.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 limita l’effetto normativo alla sostituzione della voce nell’allegato I del regolamento di base. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua piena efficacia diretta negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva come aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE: occorre verificare la persistente applicazione delle misure restrittive nei confronti del soggetto interessato e l’eventuale impatto su rapporti contrattuali, pagamenti, disponibilità economiche e operazioni che coinvolgano persone, entità o intermediari collegati al soggetto inserito in elenco.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione "A. Persone fisiche" e sostituisce integralmente la voce n. 14 relativa ad Anatolii Prizenko.
Contenuto della nuova voce su Anatolii Prizenko
La voce aggiornata identifica Anatolii Prizenko come uomo d’affari, nato il 26.11.1974 nell’URSS Moldova (ora Repubblica di Moldova), cittadino moldavo, sesso maschile. I motivi dell’iscrizione fanno riferimento al suo ruolo nel coordinamento, a fine ottobre 2023, dell’invio in Francia di cittadini moldavi che, dietro corrispettivo, dipinsero la stella di David per le strade, operazione ritenuta altamente destabilizzante e associata a campagne di disinformazione e a interessi del GRU russo.
Base giuridica e fondamento dell’intervento
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2642, che consente l’aggiornamento dell’elenco e delle informazioni pertinenti alla luce del riesame della decisione (PESC) 2024/2643.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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